La recentissima ordinanza emessa dalla S.C. di Cassazione sez. III del 14 novembre 2024, n. 29422 ha chiarito le sorti di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi avente ad oggetto più e diversi crediti pignorati: “il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma ad effetti autonomi ed indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell’esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all’art. 546, comma 2, c.p.c.”.
La pronuncia trae origine da un’esecuzione mobiliare presso terzi incardinata da una società creditrice nei confronti di un debitore e nei riguardi di due distinti terzi pignorati, i quali rendevano entrambi dichiarazioni di quantità positive.
Nella stessa esecuzione spiegava intervento un altro creditore: il giudice dell’esecuzione, con ordinanza ex art. 553 c.p.c. assegnava le somme dovute da ambedue i terzi pignorati ripartendole tra i due creditori.
Il debitore esecutato spiegava opposizione avverso la suddetta ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc contestando il fatto che il Giudice avesse assegnato le somme dichiarate da un terzo al creditore procedente e le somme dichiarate dall’altro terzo al creditore intervenuto, di fatto assegnando il doppio della somma pignorata, anziché l’importo dell’atto di precetto aumentato della metà, come imporrebbe la normativa di riferimento.
L’opposizione veniva, però, rigettata ma il debitore ricorreva per Cassazione prospettando violazione degli artt. 492, 543 e 546 cpc.
Secondo la Corte di legittimità adita, il motivo di ricorso sarebbe infondato posto che trattasi di due distinti atti di pignoramento connotati da identità di creditore, debitore e credito azionato ma da diversità di bene, credito staggito e, quindi, di terzo debitore, sicché ciascuno di tali pignoramenti sortisce effetti indipendenti ed ogni terzo pignorato assume in via autonoma (cioè senza alcuna interferenza con il contegno degli altri terzi) obblighi di asservimento alla procedura delle somme dovute al debitore, nei limiti, per ciascun terzo, dell’importo complessivamente staggito e da lui dovuto, con vincolo di indisponibilità sino ad ordine del giudice.
Ebbene, non pare dubbia la circostanza secondo cui in ipotesi di pignoramento effettuato presso più terzi, il mezzo dell’espropriazione forzata possa, in concreto, risultare eccedente rispetto alla finalità satisfattiva del credito ab origine azionato e, onde vanificare tale rischio, il legislatore appresta un peculiare rimedio previsti all’art. 546 comma 2 cpc e art. 496 cpc, ossia la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti e la declaratoria di inefficacia di taluno di essi.
Tuttavia, fintanto che non venga adottato un provvedimento di limitazione dei crediti globalmente aggrediti (rimedio di cui all’art. 546 comma 2 cpc), il vincolo di indisponibilità apposto con l’atto di pignoramento eseguito presso più terzi, resta fermo nella sua estensione quantitativa originaria.
Da ciò ne deriva che, qualora nella procedura dispieghino intervento altri creditori, i crediti effettivamente staggiti, ancorché satisfattivi, devono essere destinati al coattivo soddisfo di tutte le pretese fatte valere, secondo l’ordine di graduazione di esse stabilito dalla legge.