02.07.2026 Icon

Sospensione concordata dell’esecuzione: l’istanza deve essere tempestiva

Quando l’istanza di sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 bis c.p.c. è presentata a ridosso dell’asta, l’adesione di tutti i creditori muniti di titolo deve essere formalizzata entro il termine previsto da tale norma. In mancanza, il giudice non può sospendere la procedura né disporre la sospensione di singoli esperimenti di vendita.

Trib. Monza, ordinanza del 19 maggio 2026

Tempestività della richiesta da parte di tutti i creditori

Il provvedimento in commento è stato emesso nell’ambito di una procedura esecutiva nella quale la creditrice procedente aveva chiesto tempestivamente la sospensione per la pendenza di trattative con i debitori ma le adesioni degli altri creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo erano state depositate oltre il termine di 20 giorni antecedenti l’asta.

Il punto decisivo non era l’esistenza delle trattative, ma il momento in cui la richiesta poteva considerarsi completa. Gli artt. 624 bis c.p.c. e 161 bis disp. att. c.p.c. individuano due strumenti differenti: il primo disciplina la sospensione concordata del processo esecutivo; il secondo è richiamato dal giudice quale possibile base per il rinvio della vendita.

Per la sospensione, il Tribunale aderisce all’orientamento che considera perentorio il termine di venti giorni anteriori alla scadenza per il deposito delle offerte. Entro quel momento deve essere acquisito l’assenso alla sospensione di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. Non basta, quindi, che la richiesta iniziale sia tempestiva, se le successive adesioni arrivano oltre il termine.

La soluzione valorizza la certezza delle operazioni di vendita: una volta avviata la fase giudiziaria di vendita del bene, l’asta non può restare esposta ad accordi dell’ultima ora. Il termine tutela quindi i potenziali offerenti e l’affidabilità stessa delle vendite giudiziarie.

La sospensione ex art. 624 bis c.p.c. riguarda l’intero processo esecutivo e non le singole operazioni di vendita

Il provvedimento chiarisce un secondo profilo operativo: la sospensione concordata investe il processo esecutivo nella sua interezza e non può essere circoscritta a singoli atti o segmenti della procedura, con prosecuzione delle ulteriori attività esecutive. Non è pertanto consentito utilizzare tale strumento per ottenere il rinvio di una specifica asta o della vendita di alcuni soltanto dei lotti pignorati.

Da qui il rigetto della richiesta e l’invito alle parti a valutare il diverso meccanismo previsto per il rinvio della vendita. La distinzione è sostanziale. La sospensione interrompe temporaneamente l’intera sequenza esecutiva; il rinvio ha un oggetto più circoscritto e richiede una verifica autonoma dei relativi presupposti. Confondere i due piani espone al rischio di formulare una domanda inefficace proprio quando i tempi sono più stretti.

La regola pratica: trattare prima, depositare subito

La decisione offre un’indicazione concreta per la gestione delle trattative nelle esecuzioni immobiliari. Prima del deposito dell’istanza è necessario verificare la posizione processuale di tutti i creditori intervenuti, individuare quelli muniti di titolo esecutivo e acquisirne tempestivamente l’adesione.

Il termine deve essere calcolato assumendo come riferimento la scadenza fissata per il deposito delle offerte di acquisto, e non la data dell’esperimento di vendita. In presenza di una pluralità di lotti o di distinti esperimenti di vendita, la verifica della tempestività deve essere effettuata con riferimento al primo dei plurimi esperimenti fissati.

L’impostazione del Tribunale può apparire rigorosa, soprattutto quando l’accordo potrebbe favorire una soluzione più conveniente della liquidazione forzata. È però coerente con l’esigenza di impedire che la procedura venga sospesa all’ultimo momento sulla base di intese ancora incomplete. Ne consegue che la pendenza delle trattative non incide sul regolare corso della procedura esecutiva, ove le determinazioni delle parti non siano tempestivamente formalizzate mediante gli atti processuali richiesti dalla legge.

Autore Mirko La Cara

Partner

Milano

m.lacara@lascalaw.com

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