12.02.2026 Icon

Progetto di riparto: ipoteche contestuali e prededuzione delle spese di lite

Con provvedimento del 13 gennaio 2026, il Tribunale di Roma – Sezione IV civile, in funzione di Giudice dell’esecuzione, è intervenuto su alcune questioni di particolare interesse pratico nell’ambito della fase distributiva dell’esecuzione immobiliare, affrontando due tematiche centrali: il criterio di riparto tra creditori ipotecari in presenza di iscrizioni ipotecarie contestuali ed il riconoscimento in prededuzione delle spese di lite sostenute dai creditori per aver resistito alle opposizioni esecutive proposte dal debitore.

Tribunale di Roma – Sezione IV civile, provvedimento del 13 gennaio 2026

Nel caso in esame, taluni creditori avevano sollevato contestazioni ex art. 512 c.p.c., sia in ordine al criterio di riparto tra creditori ipotecari di pari grado, sia con riferimento all’inserimento – tra le spese in prededuzione – delle spese legali liquidate dal G.E. in favore dei creditori costituitisi nei sub‑procedimenti di opposizione.

Con riguardo al primo profilo, il Giudice dell’esecuzione ha ribadito un principio di immediata evidenza sistematica: in caso di iscrizioni ipotecarie contestuali, non sussiste alcun rapporto di grado o di preferenza tra i creditori ma, richiamando gli artt. 2853 e 2854 c.c., ha chiarito che il riparto deve avvenire secondo il criterio della proporzionalità, in modo analogo a quanto previsto per i creditori chirografari.

Questa soluzione si pone in linea con l’orientamento tradizionale, garantendo una distribuzione coerente con la par condicio creditorum.

Quanto al secondo profilo, il Tribunale di Roma ha richiamato espressamente la giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento del privilegio per le spese di giustizia presuppone una valutazione giudiziale circa l’utilità dell’attività processuale per la massa dei creditori, anche solo in termini potenziali.

Non è sufficiente, secondo il Giudice, la mera riconducibilità formale della spesa a una delle ipotesi previste dalla norma, ma occorre verificare se l’iniziativa processuale sia stata idonea a conservare o incrementare le possibilità di soddisfacimento del ceto creditorio.

In quest’ottica, si colloca il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3020 del 10 febbraio 2020, che individua la ratio dell’art. 2770 c.c. nella tutela dell’interesse collettivo dei creditori alla conservazione della destinazione del bene espropriato.

Nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la costituzione dei creditori nei sub‑procedimenti di opposizione promossi dal debitore – tutti conclusi con esito a loro favorevole – abbia prodotto un effetto chiaramente funzionale all’interesse comune.

La resistenza alle opposizioni, infatti, ha consentito il prosieguo della procedura esecutiva e, conseguentemente, il soddisfacimento, quantomeno potenziale, delle ragioni creditorie.

Da ciò ne deriva la legittimità dell’inserimento, nel progetto di distribuzione, delle spese di lite liquidate dal Giudice in favore dei creditori costituitisi nei giudizi di opposizione, con collocazione in prededuzione ex art. 2770 c.c.

Autore Martina Tomassini

Senior Associate

Milano

m.tomassini@lascalaw.com

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