06.11.2026 Icon

Mediazione fallita: chi paga le spese?

Nelle controversie di responsabilità sanitaria, l’esito negativo della mediazione obbligatoria non impedisce alla parte vittoriosa di recuperare le spese della procedura. Il Tribunale di Siena ribadisce che tali costi seguono il principio della soccombenza: per ottenere il rimborso degli esborsi è sufficiente provarne il sostenimento, senza necessità di una domanda specifica.

Tribunale di Siena, Sez. Unica civile, 14 settembre 2026, n. 565

Il caso: mediazione senza accordo

Una paziente conveniva in giudizio una struttura sanitaria, lamentando danni conseguenti a interventi chirurgici e chiedendone il risarcimento. Il tentativo di composizione in sede di mediazione obbligatoria si era concluso senza accordo, dopo un unico incontro.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria. Nel regolare le spese processuali, affrontava anche la questione degli oneri sostenuti dalla paziente per la precedente procedura di mediazione.

La mediazione come condizione di procedibilità

Il giudice richiama anzitutto l’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, in forza del quale la mediazione costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia di responsabilità medica. L’art. 8 della legge n. 24/2017 consente, in alternativa, l’espletamento del procedimento di consulenza tecnica preventiva previsto dall’art. 696-bis c.p.c.

Nel caso esaminato, l’avvenuto esperimento della mediazione consentiva dunque di ritenere soddisfatta la condizione necessaria per procedere con l’azione giudiziaria. Il mancato raggiungimento dell’accordo non privava la procedura della propria rilevanza processuale.

Il rimborso segue la soccombenza

Il passaggio più significativo riguarda il trattamento delle spese. Richiamando Cassazione civ., n. 5389/2024, il Tribunale afferma che le spese della mediazione fanno parte di quelle del giudizio e sono regolate dal principio della soccombenza, in coerenza con la funzione deflattiva dell’istituto.

Ne deriva che il rimborso degli esborsi non richiede una specifica domanda: è sufficiente la prova del relativo pagamento. Nella fattispecie, il giudice ha riconosciuto sia le spese documentate, sia i compensi per le fasi di attivazione e negoziazione della mediazione obbligatoria, applicando per quest’ultima i valori minimi, tenuto conto dell’unico incontro conclusosi negativamente.

Considerazioni conclusive

La pronuncia conferma che la mediazione obbligatoria non rappresenta un costo necessariamente destinato a restare a carico di chi la promuove. Anche in assenza di accordo, gli esborsi documentati e i compensi dell’assistenza legale possono essere posti a carico della parte soccombente.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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