Il Tribunale di Urbino affronta un tema di immediato rilievo pratico nelle opposizioni esecutive con richiesta cautelare: la possibilità di reclamare il decreto con cui il giudice dell’esecuzione nega, senza contraddittorio, la sospensione della procedura. La risposta è netta: il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. è inammissibile se proposto prima dell’ordinanza resa all’esito del contraddittorio tra le parti.
Tribunale di Urbino, ordinanza del 22 settembre 2026, n. 3891
La sospensione negata in via anticipata
La fattispecie trae origine da un’esecuzione immobiliare nella quale la debitrice esecutata chiedeva la sospensione della procedura. Il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza con decreto emesso inaudita altera parte, senza avere ancora instaurato il contraddittorio con il creditore procedente.
La parte interessata proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. dinanzi al Collegio, valorizzando la somma urgenza connessa alla gara di vendita già fissata a distanza di pochi giorni. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato inammissibile il reclamo, condannando la reclamante alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Il decreto non apre il reclamo
Il punto centrale della decisione risiede nella qualificazione del provvedimento impugnato. Secondo il Tribunale, il decreto reso inaudita altera parte non costituisce il provvedimento reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. La norma, infatti, consente il reclamo contro l’ordinanza cautelare, ossia contro l’atto che conclude la fase sommaria dopo l’instaurazione del contraddittorio.
La distinzione non è meramente formale. Il decreto emesso senza previa audizione della controparte ha natura anticipatoria e provvisoria: serve a fronteggiare l’urgenza immediata, ma non esaurisce il potere decisorio del giudice investito della cautela. Solo l’ordinanza successiva, resa dopo il confronto processuale, consente al Collegio di esercitare il controllo proprio del gravame cautelare.
La soluzione valorizza il dato letterale della disposizione e, al contempo, preserva l’ordinato sviluppo del procedimento. Ammettere il reclamo contro il decreto anticipato significherebbe consentire l’intervento del Collegio prima che il Giudice monocratico abbia completato la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora.
L’urgenza resta al primo giudice
Il Tribunale chiarisce inoltre che la somma urgenza prospettata dalla parte, anche se collegata all’imminenza della vendita immobiliare, non può spostare la competenza valutativa sul Collegio. Proprio perché il primo Giudice non ha ancora reso l’ordinanza cautelare, l’esame dell’urgenza e della fondatezza della richiesta deve restare nella sede originaria.
La ratio della decisione è evitare pronunce potenzialmente contraddittorie tra organi diversi dello stesso ufficio giudiziario. Prima della decisione cautelare adottata nel contraddittorio, il collegio non è chiamato a sostituirsi al giudice dell’esecuzione, ma deve attendere il provvedimento effettivamente reclamabile.
Considerazioni conclusive
La pronuncia offre un’indicazione operativa chiara: nella fase cautelare collegata all’esecuzione immobiliare, il reclamo non può essere utilizzato per anticipare il controllo collegiale sul decreto reso inaudita altera parte. Il professionista dovrà quindi concentrare le proprie iniziative davanti al primo giudice fino all’adozione dell’ordinanza conclusiva, unico atto idoneo ad aprire la via del reclamo cautelare.
01.10.2026