Con sentenza n. 1735 del 16.01.2024 la Corte di Cassazione ha enunciato alcuni principi di rilevante importanza in tema di espropriazione immobiliare di un bene di provenienza ereditaria.
In linea con un orientamento già consolidato (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza del 23.07.2020, n. 15663), la Suprema Corte ha statuito che nell’ambito di un giudizio di actio interrogatoria ai sensi dell’art. 481 c.c., nel caso in cui sia spirato il termine assegnato dal Giudice per accettare l’eredità, il chiamato perde tale diritto ma solo a condizione che egli non abbia già precedentemente acquisito la qualità di erede.
Difatti, in ossequio al principio semel heres, semper heres, se il chiamato ha accettato l’eredità anche tacitamente, la successiva perdita del diritto di accettarla (così come la rinuncia alla stessa) è priva di effetti se intervenuta dopo l’acquisto della qualità di erede.
Nel caso di specie, nell’ambito di un procedimento espropriativo immobiliare, dalla documentazione ex art. 567 c.p.c. era emersa la mancata trascrizione del diritto mortis causa in favore dell’esecutata.
Di conseguenza, il creditore procedente aveva proposto ricorso ex art. 481 c.c., a seguito del quale chiamata all’eredità non aveva dichiarato di accettare entro il termine assegnato dal Giudice.
Tuttavia, era stato successivamente accolto il ricorso ex art 702 bis c.p.c. di altro creditore, il quale aveva adito il Tribunale di merito affinché accertasse che l’esecutata avesse in verità accettato l’eredità tacitamente in un momento antecedente al primo ricorso ex art 481 c.c. promosso dal creditore procedente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha altresì rilevato che l’accertamento dell’acquisto mortis causa del cespite pignorato non è soggetto ad un termine decadenziale o prescrizionale (e, pertanto, trattasi di azione che può essere proposta anche successivamente all’ordinanza di vendita).
Difatti, come osservato dalla Corte di legittimità, nel caso di espropriazione immobiliare, se viene pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini dell’accertamento della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante la mancanza della trascrizione dell’accettazione dell’eredità.
La trascrizione, tuttavia, deve essere eseguita prima della vendita del bene stesso.
Ad ogni modo, secondo la Corte, la mancata trascrizione non determinerebbe l’invalidità o l’inefficacia della vendita forzata, ma questa eventualmente rimarrebbe assoggetta alla sola evizione (ai sensi 2921 Cod. Civ.) e, in ogni caso, è sempre possibile il ripristino della continuità delle trascrizioni (il cui effetto è retroattivo ai sensi dell’art. 2650, comma 2, Cod. Civ.).