L’unico rimedio esperibile avverso l’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., finalizzata ad eccepire i vizi formali del provvedimento o degli atti che hanno portato alla pronuncia dell’ordinanza impugnata.
Ciò in quanto il procedimento esecutivo, con la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione del credito pignorato deve intendersi definito. Ne consegue che, per contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata, non sarà certamente possibile ricorrere alle forme di opposizione ex art. 615 c.p.c.
La pronuncia in esame è resa all’esito di un’opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate.
La procedura esecutiva presso terzi promossa era stata sospesa dal giudice dell’esecuzione, in seguito alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo da parte del giudice investito della sua opposizione.
Il giudizio di opposizione si concludeva con rigetto dell’opposizione e conseguente riassunzione del procedimento esecutivo ad opera della creditrice procedente, che otteneva così la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione in suo favore.
Avverso l’ordinanza di assegnazione somme, i debitori esecutati promuovevano opposizione all’esecuzione.
Il Giudice di prime cure accoglieva l’opposizione e revocava l’ordinanza di assegnazione.
Veniva investita della questione la Corte d’Appello di Venezia che dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla creditrice avverso la decisione pronunciata in primo grado.
La Corte d’Appello riteneva che l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., quale atto esecutivo conclusivo del procedimento per espropriazione forzata di crediti, è soggetta esclusivamente al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Con riferimento al caso specifico, inoltre, gli stessi debitori avevano sollevato contestazioni puramente formali e quindi qualificabili come opposizione ex art. 617 c.p.c.
Anche il Tribunale adito aveva espressamente qualificato l’opposizione promossa dalla parte debitrice come opposizione agli atti esecutivi.
Ed infatti, l’unico rimedio avverso l’ordinanza di assegnazione somme non poteva che essere l’opposizione agli atti esecutivi, strumento idoneo per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che hanno portato alla formazione del provvedimento impugnato.
Diversamente, tale rimedio non potrà essere utilizzato se si intenda contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata, in relazione al quale, anche nell’esecuzione presso terzi, il rimedio esperibile è quello dell’opposizione all’esecuzione.
In conclusione, l’opposizione all’esecuzione non potrà essere promossa contro l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. pronunciata a definizione della procedura esecutiva presso terzi, con la conseguenza che il debitore potrà ricorrere all’opposizione agli atti esecutivi, eccependo vizi relativi al provvedimento di assegnazione.
16.04.2026