20.07.2011 Icon

Notificazione degli atti esecutivi presso il domicilio eletto nel contratto di mutuo fondiario

A, parte debitrice, proponeva opposizione avverso l’ordinanza di aggiudicazione dell’immobile di sua proprietà oggetto di procedura esecutiva immobiliare promossa da B, Istituto Bancario, sulla base di alcune rate di mutuo fondiario rimaste insolute.

Il Tribunale di primo grado respingeva l’opposizione de quo, motivo percui A, proponeva ricorso in Cassazione.

Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 481 c.p.c. e R.D. 16 luglio 1905 n. 646 art. 43 e successive modificazioni, sul rilievo che il Tribunale di primo grado aveva respinto la sua eccezione di inefficacia del pignoramento , perché notificatole presso la sua residenza personale solamente il novantunesimo giorno dopo la notificazione dell’atto di precetto.

Parte ricorrente eccepiva che erroneamente il Tribunale di primo grado aveva ritenuto efficace la notificazione avvenuta entro il novantesimo giorno dalla notifica del precetto presso il domicilio dalla stessa eletto ai sensi della clausola n. 9 del contratto di mutuo fondiario, richiamando a supporto il R.D. n.646 del 1905 art. 43. Tale norma consentirebbe infatti la notificazione nel domicilio eletto con il contratto di mutuo del solo atto di precetto; non del pignoramento che deve essere sempre eseguito nei confronti della parte personalmente.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo del ricorso adducendo ce se è pur vero  che l’ R.D. 646 del 1905 è stato abrogato dal D.Lgs 1 settembre 1993 art. 161 ( TU delle leggi in materia bancaria), è altrettanto evidente che l’art. 41 del citato testo unico bancario non prende affatto in esame il problema del luogo delle notificazioni degli atti esecutivi, regolando altri aspetti  del procedimento esecutivo dei mutui fondiari.

In mancanza di specifici indici normativi, non vi sono ragioni per ritenere invalida o inefficace l’elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo, con specifico riferimento anche alla procedura esecutiva.

A ciò si aggiunge che, i ricorrenti non indicavano nel ricorso in opposizione quali principi avrebbero trovato ostacolo ad una tale efficacia inducendo la giurisprudenza della Suprema Corte a disattendere una propria presa di posizione ormai consolidata secondo la quale la procedura esecutiva immobiliare conseguente a mutuo fondiario va coltivata mediante la notifica degli atti al debitore nel domicilio eletto nel contratto.

La Corte di Cassazione ha pertanto ribadito un orientamento secondo cui l’elezione dei domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario rimane valida ed efficace per tutti gli atti della procedura di esecuzione forzata, in quanto nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. 646 del 1905 da parte del d.lgs 385/1993, l’art.41 del medesimo d.lgs che disciplina ex novo il procedimento esecutivo relativo ai crediti fondiari, non contiene alcuna disposizione relativa al luogo della notificazione degli atti esecutivi, regolando altri aspetti del procedimento esecutivo

(Margherita Domenegotti – m.domenegotti@lascalaw.com)