“Il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario, ai sensi degli artt. 569, comma 3, e 585 c.p.c., ha natura sostanziale (e non processuale), in quanto attiene all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria che costituisce il presupposto dell’effetto traslativo della proprietà e non richiede l’esercizio di una difesa tecnica; ed ha natura perentoria, in quanto risponde alla necessità di garantire l’immutabilità delle condizioni fissate nella lex specialis della vendita e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara. Ne consegue che a tale termine non si applica la proroga di diritto della scadenza cadente nella giornata di sabato al primo giorno feriale successivo, prevista dall’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., né, pertanto, può trovare applicazione la sospensione dei termini processuali (feriale o emergenziale) che inizi a decorrere il lunedì successivo alla scadenza caduta di sabato”
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 14 maggio 2026, n. 14194.
Il caso: dall’aggiudicazione al versamento oltre termine
La vicenda nasce nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare e concerne la legittimità del decreto di trasferimento, in relazione alla natura del termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario. Con l’ordinanza di vendita, infatti, il giudice dell’esecuzione aveva stabilito che l’aggiudicatario dovesse versare il saldo prezzo entro 120 giorni dall’aggiudicazione. L’immobile veniva quindi aggiudicato l’8 novembre 2019 e il termine scadeva quindi sabato 7 marzo 2020. Il pagamento, tuttavia, veniva effettuato solo il 20 marzo 2020. Gli aggiudicatari sostenevano che il versamento fosse tempestivo: da un lato, poiché la scadenza cadeva di sabato, invocavano il differimento al primo giorno non festivo successivo secondo la disciplina dell’art. 155 c.p.c.; dall’altro, richiamavano la sospensione straordinaria dei termini introdotta durante l’emergenza Covid-19, decorrente dal 9 marzo 2020. Il giudice dell’esecuzione aveva inizialmente condiviso questa lettura, ritenendo valido il pagamento e disponendo il trasferimento dell’immobile. La debitrice proponeva però opposizione agli atti esecutivi, sostenendo che il termine per il saldo prezzo avesse natura sostanziale e che, pertanto, non fosse assoggettato alle regole di computo dei termini processuali. Il Tribunale di Castrovillari accoglieva l’opposizione, dichiarando nullo il decreto di trasferimento per tardività del pagamento.
Nessun rinvio se il termine cade di sabato
La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, conferma che il termine per il pagamento del saldo prezzo ha natura sostanziale e perentoria: è un adempimento dovuto, consistente nel versamento di una somma di denaro entro un termine preciso e, se non viene rispettato, l’aggiudicatario decade. La sua collocazione all’interno della procedura esecutiva non basta a trasformarlo in un termine processuale.
La conseguenza pratica è netta, poiché se la scadenza cade di sabato, non opera la proroga al primo giorno non festivo prevista per gli atti processuali da compiersi fuori udienza. La regola del sabato, infatti, appartiene al sistema del computo dei termini processuali e non può essere estesa a un termine che governa l’adempimento del prezzo di aggiudicazione. Allo stesso modo, resta esclusa la sospensione feriale, perché il pagamento non richiede attività difensiva né interlocuzione processuale in senso proprio.
Nessuna rimessione in termini senza prova dell’impedimento
La creditrice procedente aveva inoltre invocato la forza maggiore, collegata all’insorgere della pandemia, e la possibilità di una rimessione in termini. Anche tale argomento viene respinto. La Corte rileva che non risultava proposta una specifica istanza in tal senso e, soprattutto, non era stata provata una causa non imputabile che avesse impedito il pagamento entro il 7 marzo 2020.
L’adempimento, osserva la Cassazione, poteva essere eseguito tramite strumenti bancari o telematici; in assenza di allegazioni puntuali sull’impossibilità concreta di provvedere, il ritardo resta imputabile all’obbligato. Non vi è, inoltre, alcuna lacuna normativa che consenta di estendere per analogia la disciplina emergenziale ai termini sostanziali già scaduti.
La decisione si inserisce nel solco dell’orientamento inaugurato da Cass. n. 18421/2022 e conferma un principio di forte impatto pratico: nelle vendite forzate, il termine per il saldo prezzo è rigido, non beneficia delle sospensioni processuali. Ne deriva che l’aggiudicatario che paga oltre la scadenza perde il diritto al trasferimento, anche quando il ritardo maturi in un contesto eccezionale come quello dell’emergenza pandemica.
Una regola di stabilità per la procedura
La decisione rafforza l’esigenza di certezza nelle vendite forzate. Il termine per il saldo prezzo incide sull’affidamento dei partecipanti, sulla parità delle condizioni di gara e sulla celere definizione della procedura esecutiva. Pertanto, il mancato rispetto della scadenza espone al rischio di decadenza dall’aggiudicazione e alle conseguenze previste per l’inadempimento.
31.07.2026