01.08.2024 Icon

Mutuo con deposito cauzionale: conta la quietanza!

“Il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero, quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.  (…) Con il mandato emesso sulla propria cassa dalla banca mutuante, quindi, la parte mutuataria, ha conseguito la disponibilità giuridica del denaro in virtù dell’ordine predetto e a prescindere dalla consegna in natura del denaro.”

Questo è quanto affermato dal Tribunale di Siena con ordinanza resa in data 13 giugno 2024.

La vicenda trae origine dal reclamo con il quale parte debitrice ha impugnato l’ordinanza del Giudice di prime cure, per la sola parte in cui rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, costituito da un contratto di mutuo.

A parere di parte reclamante, infatti, tale contratto non costituirebbe valido titolo esecutivo non essendo stata la somma erogata messa integralmente a disposizione del mutuatario, in quanto trattenuta dalla Banca in deposito cauzionale infruttifero, con l’autorizzazione, per l’Istituto di credito, ad utilizzarla per estinguere passività ed oneri già gravanti sugli immobili ipotecati.

Nel richiamare il consolidato principio secondo cui il conseguimento della disponibilità della somma mutuataria può ritenersi sussistente, quale equipollente della traditio, allorquando il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in capo al mutuatario, l’organo giudicante si è soffermato, altresì, sulla natura della quietanza.

In particolare, il collegio ha evidenziato che, nel caso di specie, la parte mutuataria aveva rilasciato quietanza in favore della Banca, come attestato dal notaio rogante con efficacia probatoria fino a querela di falso, e che la somma erogata era stata costituita in deposito cauzionale infruttifero. Quest’ultimo, a parere dell’organo giudicante, può essere considerato quale atto dispositivo che presuppone l’avvenuta acquisizione giuridica della somma di denaro, comprovando, pertanto, l’effettività della traditio.

Il Tribunale, dunque, ha ritenuto valido ed efficace il mutuo qualificandolo come negozio giuridico reale, precisando che a rilevare non èla gestione del conto vincolato, bensì la circostanza che lo stesso sia stato costituito in deposito su disposizione del mutuatario e dopo il rilascio di quietanza liberatoria.Pertanto, accertato il rispetto dei requisiti di forma, appare evidente che, nel caso esaminato, la parte mutuataria abbia ricevuto la somma erogata, poi costituita in deposito cauzionale con l’autorizzazione, per l’istituto di credito, a utilizzarla per estinguere passività ed oneri già gravanti sugli immobili ipotecati.

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Siena ha inteso discostarsi apertamente dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 12007/24 nella parte in cui dispone che “L’accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo erogandola al mutuatario, ma convenendo che la stessa sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l’intesa che essa sarà svincolata solo al verificarsi di determinate condizioni non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale di restituzione della predetta somma (…), in quanto tale obbligo sorge solo nel momento in cui l’importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario,”

L’organo giudicante ha precisato di non avere intenzione di mutare il proprio orientamento dinanzi ad una pronuncia difforme, sinora isolata, e di voler continuare a sostenere come non rilevi, ai fini della valenza esecutiva del titolo, una volta ottenuta dalla mutuataria la disponibilità giuridica della somma, la circostanza diversa ed ulteriore che la stessa sia stata poi costituita quale temporaneo deposito cauzionale volto al soddisfacimento di ulteriori interessi del mutuatario.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Tribunale di Siena ha rigettato il reclamo proposto da parte debitrice confermando il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione e, conseguentemente, la validità del titolo esecutivo.

Autore Maria Beatrice Petralia

Senior Associate

Milano

b.petralia@lascalaw.com

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