19.03.2026 Icon

Esecuzione immobiliare: niente privilegio per le spese condominiali

In tema di espropriazione immobiliare, i crediti condominiali maturati dopo il pignoramento non sono prededucibili, né possono essere qualificati come spese di giustizia, salvo che non attengano a spese indispensabili per la conservazione della struttura stessa dell’immobile o delle parti comuni ad essa funzionalmente collegate.

Cassazione civile, sez. III, n. 22105 del 31 luglio 2025

Il caso esaminato dalla Corte

Torna alla ribalta un tema da tempo oggetto di dibattito nella prassi delle esecuzioni immobiliari, ovvero la collocazione, nell’ambito della distribuzione del ricavato della vendita, dei contributi condominiali maturati dopo il pignoramento.

La vicenda portata al vaglio della Cassazione deriva da una controversia distributiva sorta in una espropriazione immobiliare in cui il condominio aveva indicato come privilegiato il credito per oneri condominiali maturati dopo il pignoramento e durante la pendenza del processo esecutivo.

Il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto tale privilegio limitatamente alle somme relative alle spese straordinarie affrontate per assicurare l’integrità del compendio staggito.

Di qui, l’opposizione proposta dal condominio avverso l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione e la successiva impugnazione – mediante Ricorso per Cassazione – della sentenza del Tribunale di Velletri che l’aveva rigettata.

La questione giunge, quindi, all’esame della Corte che conferma la decisione di merito e chiarisce il quadro sistematico della materia.

Il principio affermato

Per i Giudici di legittimità nell’esecuzione forzata individuale non è configurabile la prededuzione in senso tecnico, la quale ha invece una portata limitata alle procedure concorsuali.

La prededuzione costituisce, infatti, una precedenza processuale che opera all’interno delle procedure concorsuali per consentire il soddisfacimento dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa, prima della distribuzione tra i creditori ammessi al passivo.

Diversa è invece la struttura dell’esecuzione forzata individuale, nella quale le spese sostenute per l’avvio e per la prosecuzione dell’esecuzione sono soggette al meccanismo dell’anticipazione da parte del creditore procedente, per poi essere soddisfatte in sede di distribuzione come spese di giustizia privilegiate, in quanto sostenute nell’interesse comune dei creditori.

Da ciò, secondo la Corte, i crediti condominiali maturati dopo il pignoramento non sono prededucibili, né possono essere automaticamente qualificati come spese di giustizia, salvo il caso in cui risultino strettamente funzionali alla conservazione del bene.

Inapplicabilità analogica della prededucibilità dei contributi condominiali nelle procedure concorsuali

La Cassazione esclude tale possibilità, sostenendo che una eventuale estensione analogica della disciplina, alla procedura esecutiva immobiliare, comporterebbe l’introduzione di una preferenza non prevista dal legislatore e suscettibile di alterare l’equilibrio del sistema di graduazione dei crediti.

La soluzione appare, dunque, coerente con l’impostazione generale della decisione, che insiste sulla necessità di mantenere distinta la logica dell’esecuzione immobiliare da quella delle procedure concorsuali.

Valorizzazione della funzione conservativa della spesa

I contributi condominiali maturati successivamente al pignoramento non possono essere collocati in prededuzione nell’ambito della distribuzione del ricavato della vendita.

Tali crediti non costituiscono infatti, di regola, spese della procedura esecutiva, né possono essere ricondotti alla categoria delle spese di giustizia. Solo qualora determinate spese risultino indispensabili alla salvaguardia materiale del compendio pignorato e strettamente correlate alla sua integrità strutturale, esse possono assumere rilevanza nell’ambito della procedura, ma non già in virtù della prededuzione, bensì nell’ambito del regime delle spese processuali.

Ne deriva che gli oneri condominiali maturati durante l’esecuzione restano, in linea di principio, crediti ordinari rispetto alla distribuzione del ricavato, destinati a essere soddisfatti secondo le regole generali del concorso tra creditori.

Autore Francesco Tedesco

Associate

Milano

f.tedesco@lascalaw.com

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