23.04.2026 Icon

Esecuzione estinta: a chi spettano i canoni dell’immobile pignorato?

“Il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario ex art. 560 c.p.c. perde automaticamente efficacia con l’estinzione del processo esecutivo, ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che, alla chiusura della procedura, ai sensi dell’art. 632 c.p.c., è trasferito all’esecutato tornato in bonis, il quale, pertanto, è legittimato – a norma dell’art. 111 c.p.c. – a proseguire l’azione già autonomamente intrapresa dal custode per conseguire o recuperare detti frutti”.

Cassazione civile sez. III, 9/03/2026, n. 5330

Il caso: la controversia sui canoni dopo la chiusura dell’esecuzione

La vicenda nasce da una procedura esecutiva immobiliare nel cui ambito il custode, autorizzato dal giudice dell’esecuzione, aveva concesso in locazione l’immobile pignorato. Alla scadenza, però, il conduttore non aveva rilasciato il bene e si era accumulato un credito per canoni non versati, indennità di occupazione e penali. Il custode giudiziario instaurava quindi davanti al Tribunale di Napoli un giudizio volto al recupero delle somme dovute dalla società occupante, nel quale interveniva anche il debitore esecutato. Nel frattempo, la procedura si era estinta. I giudici di merito, con decisione poi confermata in appello, avevano escluso che l’esecutato potesse subentrare nell’azione promossa dal custode, o comunque far valere diritti nascenti da un contratto stipulato nell’interesse di una procedura esecutiva nel frattempo estinta ritenendo che, cessata la custodia, non vi fosse alcun fenomeno successorio sul piano processuale. Contro la pronuncia di secondo grado veniva quindi proposto ricorso per cassazione.

La distinzione tracciata dalla Cassazione

La Corte di cassazione, chiamata a dirimere la questione, ha affermato che se è vero che il rapporto locativo stipulato dal custode è strettamente funzionale alla procedura esecutiva e, proprio per questo, si esaurisce con la sua estinzione, diversa è invece la sorte dei frutti civili già prodotti dal bene pignorato. Quei crediti, osserva la Corte, sono entrati nel compendio sottoposto a esecuzione e non vengono meno solo perché la procedura si chiude prima della loro riscossione. L’estinzione del processo comporta dunque la restituzione all’esecutato tornato in bonis non solo del bene, ma anche delle utilità economiche già maturate in pendenza della procedura. In questo quadro, la perdita di efficacia del contratto non cancella il diritto ai canoni, alle indennità o alle penali già sorti.

Perché i crediti ritornano al debitore

La pronuncia in esame merita attenzione perché si sofferma su due profili particolarmente rilevanti nel contesto dell’espropriazione forzata. Da un lato, chiarisce quale sia il ruolo giuridico del custode giudiziario; dall’altro, affronta il tema della sorte dei corrispettivi maturati in forza di una locazione stipulata durante la pendenza del processo esecutivo, quando quest’ultimo venga successivamente dichiarato estinto. La Cassazione precisa, infatti, che il custode giudiziario, autorizzato a concedere in locazione l’immobile pignorato, è il solo legittimato, finché la procedura esecutiva è pendente, a far valere i diritti nascenti dal rapporto locatizio e a riscuotere canoni e altre somme dovute. Tale legittimazione torna però in capo al debitore esecutato quando il processo esecutivo si estingue anticipatamente, poiché in quel momento egli riacquista il diritto alla restituzione dell’immobile e dei frutti maturati sino ad allora. Ciò vale, tuttavia, solo per i diritti sorti durante la pendenza dell’esecuzione, perché con la sua estinzione viene meno anche l’efficacia della locazione stipulata dal custode, la cui durata resta naturalmente legata ai tempi della procedura.

Un chiarimento utile per la prassi esecutiva

L’ordinanza offre un chiarimento pratico importante nella gestione degli immobili pignorati. Il principio affermato è lineare, perché il contratto stipulato dal custode resta efficace entro i limiti temporali della procedura, mentre i corrispettivi già maturati seguono il destino del compendio e ritornano all’esecutato tornato in bonis quando l’esecuzione si estingue. La decisione si inserisce così nel solco dell’orientamento che riconduce i canoni di locazione ai frutti del bene pignorato e chiarisce che la cessazione del vincolo esecutivo non comporta, di per sé, l’azzeramento dei diritti di credito già sorti. Per gli operatori, il dato centrale è proprio questo, cioè che, una volta chiusa la procedura, il problema non riguarda la sopravvivenza del contratto, ma la sorte dei crediti che da quel contratto sono già derivati.

Autore Ludovica Pagnotta

Associate

Milano

l.pagnotta@lascalaw.com

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