11.04.2024 Icon

Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa tardivamente? Il terzo rischia la condanna alle spese

Con un recentissimo provvedimento del 25/03/2024, reso nell’ambito di una procedura esecutiva presso terzi, il Tribunale di Ancona ha condannato alle spese di iscrizione a ruolo il terzo pignorato che non ha reso tempestivamente la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c., costringendo così il creditore ad iscrivere a ruolo la procedura senza poter conoscere prima l’opportunità di coltivarla.

Nel caso in esame, il creditore procedente di un’esecuzione mobiliare presso terzi si trovava a dover sollecitare il terzo pignorato più e più volte, affinchè lo stesso adempiesse al proprio obbligo di rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.

Ma, nonostante i molteplici solleciti, la richiesta rimaneva priva di riscontro.

Pertanto, il creditore veniva costretto a procedere, comunque, con l’iscrizione a ruolo della procedura pur in assenza della dichiarazione.

Successivamente all’iscrizione a ruolo, il terzo rendeva finalmente la dichiarazione che, invero, si rivelava negativa.

Tale condotta aveva, certamente, arrecato un pregiudizio al creditore, il quale aveva dovuto necessariamente sostenere i costi dell’iscrizione a ruolo del pignoramento, senza che gli fosse stato permesso di valutare, prima, l’opportunità o meno di coltivare la procedura.

Il creditore procedente, quindi, formulava istanza al Giudice dell’esecuzione chiedendo che il terzo venisse condannato al pagamento delle spese di iscrizione a ruolo.

Il Giudice – rilevando la tardività con cui il terzo aveva effettivamente fornito la dichiarazione, nonostante i ripetuti solleciti del difensore del creditore procedente, volti ad ottenere un tempestivo riscontro che avrebbe evitato l’iscrizione a ruolo della procedura, con aggravio di spese – accoglieva l’istanza proposta dal creditore ed emetteva l’ordinanza con la quale condannava il terzo pignorato al pagamento delle spese d’iscrizione a ruolo.

Autore Ramona Merli

Associate

Milano

r.merli@lascalaw.com

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