Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato il reclamo ex art. 669 terdeciesc.p.c. avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare differenziando termini ordinatori e termini perentori.
La reclamante ha lamentato, avanti al Collegio, l’erroneità dell’ordinanza impugnata sia in punto di qualificazione della stessa quale tardiva opposizione ex art. 617 c.p.c. sia di infondatezza nel merito dei vizi lamentati, tra cui l’inefficacia del pignoramento per tardiva trascrizione del pignoramento.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con l’ordinanza in commento, ha ribadito alcuni importanti principi di diritto.
Il ricorso proposto in sede esecutiva deve essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avendo investito il quomodo del procedimento esecutivo.
La Cassazione ha poi individuato l’ordinanza di vendita quale momento preclusivo per la proposizione dell’opposizione ad atti che precedono l’udienza ex art. 569 c.p.c.
Si tratta di un termine perentorio e, decorso questo, l’opposizione deve considerarsi tardiva.
Passando al merito, la reclamante ha sostenuto l’inefficacia del pignoramento avendo la reclamata, in thesi, violato il disposto dell’art. 557 c.p.c. per avere trascritto il pignoramento e depositato la relativa nota di trascrizione oltre il termine di 15 giorni dalla restituzione dell’atto di pignoramento notificato.
Sul punto, è sufficiente limitarsi all’analisi del disposto dell’art. 557 c.p.c. per comprendere che il termine indicato per il deposito della nota di trascrizione ha natura meramente ordinatoria e non è espressamente prevista alcuna specifica sanzione processuale per l’inosservanza dello stesso.
In tal senso, è pacifica la riconduzione della sanzione dell’inefficacia del pignoramento unicamente all’omesso deposito o al deposito oltre il predetto termine di 15 giorni della nota di iscrizione a ruolo, dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto (Cass. 7998/2015).
Tale scelta del legislatore non è casuale.
E’ noto che il Conservatore possa consegnare al creditore la nota di trascrizione in un momento successivo all’iscrizione a ruolo e, di conseguenza, deve escludersi che un fatto non imputabile al creditore possa inficiare la regolarità del processo.
E ancora, tale conclusione è compatibile anche con la funzione stessa della trascrizione che perfeziona una fattispecie a formazione progressiva e rende il pignoramento opponibile ai terzi.
Alla luce dei principi esposti, le contestazioni sollevate sono del tutto infondate.