Nelle operazioni di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria non richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione. Quando l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale consente di individuare i criteri oggettivi della cessione e la cedente rilascia una dichiarazione specifica, riferita al singolo rapporto controverso, tale dichiarazione assume rilevanza probatoria significativa, anche se resa successivamente alla cessione, quale elemento documentale idoneo a dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione traslativa.
Corte d’Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, sentenza n. 2404/2026 del 29 giugno 2026
La prova della cessione non deve essere fornita con la produzione del contratto
La decisione in commento si inserisce nel contenzioso relativo alla prova della titolarità del credito in capo alla società cessionaria nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione e di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.
Il debitore appellante aveva contestato la legittimazione sostanziale della cessionaria, sostenendo che la prova dell’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione potesse essere fornita soltanto mediante la produzione del contratto di cessione. La Corte d’Appello respinge questa impostazione, valorizzando un principio ormai sempre più consolidato: il contratto di cessione, nel giudizio tra cessionario e debitore ceduto, non viene in rilievo come fonte immediata di diritti e obblighi tra le parti del processo, ma come mero fatto storico idoneo a spiegare il trasferimento della posizione creditoria.
Ne consegue che la cessione e la riconducibilità dello specifico credito alla cessione in blocco, possono essere dimostrate anche attraverso elementi documentali ulteriori, presunzioni, condotte processuali e dichiarazioni provenienti dalla cedente.
A parere della Corte pretendere la produzione integrale del contratto di cessione rischierebbe di tradire la ratio stessa dell’art. 58 T.U.B., costruito proprio per agevolare il trasferimento massivo di rapporti giuridici individuabili per categorie, senza imporre una specifica enumerazione individuale di ogni singola posizione.
La dichiarazione della cedente come elemento documentale qualificato
Il profilo più interessante della pronuncia riguarda il valore attribuito alla dichiarazione resa dalla banca cedente, prodotta in giudizio dalla cessionaria.
Per la Corte, tale attestazione ha una forte valenza probatoria essendo una dichiarazione di scienza stragiudiziale della cedente sul credito in causa. L’atto non è affatto generico, né si limita a riprodurre l’avviso in Gazzetta ma è una certificazione specifica del soggetto originariamente legittimato, il quale dichiara espressamente l’avvenuta cessione del credito. Attraverso la dichiarazione di avvenuta cessione dello specifico credito, la banca cedente riconosce la perdita della propria titolarità e conferma che il rapporto è incluso nel trasferimento.
Per questo motivo, la dichiarazione costituisce una “prova liquida” della legittimazione della cessionaria: la cedente, infatti, non avrebbe alcun interesse a rilasciare una dichiarazione contraria alla propria sfera giuridica. L’efficacia probatoria di questo atto risiede proprio nella sua specificità, poiché, per fungere da idoneo elemento di raccordo, deve identificare chiaramente il credito, il rapporto originario, l’operazione di cessione e il collegamento con l’avviso in Gazzetta Ufficiale.
Gazzetta Ufficiale, link di verifica e dichiarazione: una prova per convergenza
La decisione non isola la dichiarazione della cedente dal restante materiale probatorio ma la inserisce in un più ampio quadro convergente.
I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno valorizzato le modalità dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, il quale richiamava un sito web per la verifica delle posizioni tramite codice identificativo: il fatto che l’inserimento del codice relativo al rapporto in contestazione abbia dato esito positivo costituisce la prova dell’avvenuto trasferimento del credito all’interno dell’operazione.
La forza della decisione risiede proprio in questa impostazione cumulativa. La pubblicazione in Gazzetta assolve certamente una funzione pubblicitaria e sostitutiva della notifica al debitore ceduto, ma, quando contiene criteri sufficientemente puntuali o rinvia a strumenti di identificazione ulteriori, può concorrere alla prova della titolarità. La dichiarazione della cedente, a sua volta, colma eventuali margini di incertezza sull’inclusione del singolo credito nella massa ceduta.
In questa prospettiva, la prova della titolarità viene costruita sulla convergenza di più indici: avviso in Gazzetta Ufficiale, criteri oggettivi di identificazione, link o portale di verifica, dichiarazione specifica della cedente, disponibilità del titolo esecutivo e mancata contestazione puntuale da parte del debitore.
17.09.2026