“Il decreto del Ministero della Giustizia 11 luglio 2023, n. 99 contenente il regolamento relativo al funzionamento della banca dati relativa alle aste giudiziarie, ai sensi dell’art. 26, comma 6, d.lgs. n. 149/2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2023, n. 175”.
La Riforma Cartabia (art. 26, comma 6, d.lgs. n. 149/2022) prevede che presso il Ministero della Giustizia sia istituita una banca dati relativa alle aste giudiziarie, articolata nelle sezioni delle esecuzioni immobiliari, delle esecuzioni mobiliari e delle vendite in sede fallimentare.
Alla luce della normativa privacy, il Ministero della Giustizia ha dunque approvato il regolamento (entrato in vigore lo scorso 12 agosto) che stabilisce le modalità di acquisizione dei dati e di loro inserimento nella banca dati relativa alle aste giudiziarie, nonché le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte dello stesso.
Ma vediamo, nello specifico, cosa dispone.
La banca dati relativa alle aste giudiziarie è tenuta presso il Ministero della Giustizia in forma automatizzata, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.
L’art. 2 comma 2 del Decreto prevede che nella banca dati di ciascuna sottosezione sopra elencata, siano inseriti:
a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell’offerente se persona fisica, ovvero la denominazione e il codice fiscale dell’offerente se ente o persona giuridica;
b) il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati ai sensi degli artt. 169 quater e 173 quinquies disp. att. c.p.c. e disposizioni transitorie;
c) la relazione di stima dei beni;
d) il nominativo del Professionista Delegato;
e) il prezzo di stima;
f) il prezzo base;
g) il prezzo di aggiudicazione;
h) il compenso liquidato al Professionista Delegato
Inoltre, atteso che i dati identificativi degli offerenti, del conto e dell’intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell’autorità giudiziaria civile e penale, l’art. 3 del Decreto n. 99/2023 stabilisce le modalità di acquisizione dei dati, le modalità di inserimento dei medesimi nella banca dati e le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia: si prevede, in particolare, che i dati siano acquisiti tramite il portale delle vendite pubbliche ed inseriti nella banca dati mediante procedure automatizzate.
Nelle ipotesi di malfunzionamento del sistema o di incompletezza dei dati, il Regolamento prevede che l’inserimento di quelli mancanti sia effettuato a cura del Professionista Delegato o, se non è stato nominato, della cancelleria del Tribunale presso cui pende la procedura esecutiva.
Con riguardo all’accesso alla banca dati, si dispone che, per ragioni di giustizia, l’autorità giudiziaria acquisisca i dati inseriti in banca dati accedendo al sistema tramite apposita utenza: spetterà, a tal fine, al capo dell’ufficio giudiziario individuare, tra il personale amministrativo, uno o più soggetti a ciò abilitati, fermo restando che sono considerati in ogni caso soggetti abilitati il Giudice dell’Esecuzione ed il Giudice Delegato.
Anche il Presidente del Tribunale o un suo delegato possono accedere alla banca dati, ai fini di vigilanza: sul punto, il Decreto in commento dispone che la vigilanza sul funzionamento della banca dati e sui relativi accessi spetti alla Direzione Generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia e che le informazioni relative agli accessi alla banca dati e alle operazioni svolte siano conservate in un apposito “file di log” per la durata di cinque anni.
Da ultimo, l’art. 7 rubricato “specifiche tecniche” prevede che entro nove (9) mesi dall’entrata in vigore del Regolamento dovrà essere emanato, previo parere del Garante Privacy, un provvedimento del responsabile dei sistemi informativi e automatizzati, con indicate le specifiche tecniche relative all’inserimento dei dati nella banca dati e all’individuazione dei tempi di conservazione dei dati stessi nonché delle modalità di attribuzione delle utenze e di accesso alla banca dati da parte di tutti i soggetti abilitati.