L’emergenza epidemiologica in corso, dovuta all’insorgere di contagi da COVID-19 (riconducibile alla famiglia dei coronavirus) in numerose aree del Paese, ha reso necessario assicurare che l’attività giurisdizionale e le attività amministrative ad essa funzionali si svolgano in modo tale da assicurare l’efficace funzionamento degli uffici giudiziari, limitando disagi e disfunzioni e garantendo la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo, oltre che del personale amministrativo, sia nelle aule di udienza che negli spazi ad esse adiacenti, nelle cancellerie, nelle segreterie e in ogni altro ufficio.
Il Ministero e il Consiglio Nazionale Forense hanno quindi sottoscritto, venerdì scorso, un documento congiunto che mira a limitare i disagi registrati nei giorni scorsi nelle aule di giustizia e mentre si lavora ad un possibile decreto legge per le zone rosse e’ stata indirizzata una nota ai Consigli degli Ordini degli avvocati e ai Presidenti delle Unioni regionali forensi per sensibilizzare sulle nuove misure.
Le linee guida di prevenzione si declinano in sette articoli.
All’articolo 1 vengono richiamate le norme igienico sanitarie diramate i giorni scorsi dai Ministeri della salute e della Giustizia.
L’articolo 2 prevede quindi che i Capi degli Uffici giudiziari e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati collaborino al fine di concordare e porre in essere, secondo le rispettive competenze, ogni accorgimento necessario onde evitare assembramenti nelle aule di udienza, negli spazi ad esse antistanti e negli altri locali che – di regola – sono destinati al transito e alla sosta degli avvocati, delle parti, dei testimoni e di ogni altro soggetto del processo, nel rispetto delle norme processuali vigenti. il Capo dell’Ufficio giudiziario potrà autorizzare in particolare la calendarizzazione delle udienze secondo fasce prestabilite e differenziate, limitando per quanto possibile la presenza di soggetti diversi dall’avvocato. Nel caso di udienze civili si invita a valutare la possibilità di sfruttare la modalità da remoto, incentivando l’assegnazione del termine per il deposito delle conclusioni o altro atto in via telematica
L’articolo 3 è dedicato alle sostituzioni: il Consiglio dell’Ordine provvede a formare un elenco di iscritti disponibili ad assicurare – a titolo di solidarietà – sostituzioni in udienza per le colleghe e i colleghi provenienti da altri circondari o distretti.
Per quanto riguarda le attività amministrative, le funzioni di cancelleria e altri adempimenti, stando all’articolo 4, il Capo dell’Ufficio giudiziario è invitato a promuovere modalità di esercizio che garantiscano la miglior fruibilità dei servizi, favorendo il ricorso a strumenti telematici, che gli avvocati sono invitati ad utilizzare per il civile. Per i procedimenti penali, invece, gli uffici giudiziari vengono invitati a valutare la possibilità di autorizzare la ricezione di istanze di richiesta di copie, e di altre semplici comunicazioni provenienti dai difensori, tramite sistema Snt.
L’articolo 5 prevede anche uno sportello, messo a disposizione dal Consiglio dell’ordine alla cittadinanza, per diffondere una corretta informazione sulle misure relative all’accesso alla giustizia adottate in relazione all’emergenza sanitaria in corso, accessibile anche telefonicamente e telematicamente.
Gli ultimi due articoli, infine, prevedono un rapporto sinergico con le Prefetture, al fine di condividere ogni aggiornamento, e la pubblicazione delle linee guida sul sito del Consiglio dell’Ordine e su quelli degli uffici giudiziari.
Si auspica che linee guida possano essere di utilità per il funzionamento degli uffici giudiziari di quei territori non coperti da futuri provvedimenti normativi di rango primario e, in particolare, per quelli che pur non rientrando nell’ambito del provvedimento normativo possono presentare particolari criticità per dimensioni e affluenza.
Tiziana Allievi – t.allievi@lascalaw.com
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