19.09.2014 Icon

Mediazione: se il convenuto o il terzo chiamato hanno formulato domanda riconvenzionale non è necessario attivare un’ulteriore procedura

Tribunale di Reggio Calabria, 22 aprile 2014 (leggi l’ordinanza per esteso)

Il procedimento di mediazione, reintrodotto in ambito processuale con il D.L. 69/2013 (convertito nella legge 98/2013) ed obbligatorio solo per alcune materie del diritto – tra cui i contratti bancari e finanziari -, prevede, all’art. 5, che chiunque intenda promuovere in giudizio un’azione ha l’onere di tentare preventivamente la mediazione fra le parti.

L’introduzione di tale norma ha portato i giudici delle nostre corti ad interrogarsi su cosa accada concretamente quando, all’interno di un giudizio già pendente, venga proposta dal convenuto o dal terzo una domanda riconvenzionale.

La normativa sulla mediazione, infatti, se da un lato pone in capo a chi dà impulso al giudizio l’onere di promuoverne anche il relativo procedimento, non opera, tuttavia, una netta distinzione tra domanda principale e domanda riconvenzionale.

Di conseguenza, la proposizione di tale domanda lascerebbe presupporre, stando all’art. 5 della L. 98/2013, che sia necessaria l’attivazione di un nuovo procedimento di mediazione, avendo quest’ultimo lo scopo di evitare l’instaurazione di un processo.

In tale contesto, tuttavia, la giurisprudenza, tra cui il Tribunale di Reggio Calabria, ha ritenuto di dover contemperare la predetta norma con i principi sulla ragionevole durata del processo e sull’efficienza ed effettività della tutela giurisdizionale, precisando che, anche qualora venisse attivata dal convenuto (o terzo chiamato) la procedura di mediazione, e quand’anche tale mediazione sortisse esito positivo, non verrebbe comunque meno la domanda principale già preceduta da una mediazione che ha avuto esito negativo.

Di tal ché, l’unico effetto realizzabile attraverso il ricorso ad un un’ulteriore tentavo di mediazione è la dilazione dei tempi del processo.

Detto orientamento trova altresì conferma nel dato letterale della norma in esame: essa, infatti, pone l’onere del procedimento di mediazione in capo all’attore, e non al convenuto che, in virtù di una domanda riconvenzionale, diventa, solo figurativamente, attore.

19 settembre 2014(Iliza Ugliano – i.ugliano@lascalaw.com)