26.05.2015 Icon

Mediazione: effetti della mancata partecipazione delle parti alla procedura

Tribunale di Roma, sez. XIII, 30 aprile 2015 (leggi la sentenza)

L’odierno contributo sottopone ai lettori di Iusletter una recente sentenza del Tribunale di Roma in tema di mediazione (d.lgs. n. 28/2010), con particolare riferimento agli effetti della mancata partecipazione delle parti alla procedura.

Il caso. Nella fattispecie sottoposta al giudice di prime cure, l’attore agiva in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni per responsabilità professionale nei confronti di una società, la quale, a sua volta, chiamava in causa la propria assicurazione per essere manlevata dall’eventuale risarcimento dei danni.

Solo a seguito della pronuncia del Tribunale sull’an della controversia (sentenza non definitiva), il giudice di merito ordinava alle parti di esperire la mediazione, vertendo la controversia su una materia rientrante fra quelle previste dalla normativa in parola.

Al primo incontro programmatico, le parti manifestavano la propria volontà di proseguire con la procedura, tuttavia, al successivo incontro, si presentava solo una delle parti (peraltro formulando un’offerta), mentre  la controparte non si presentava, senza alcuna giustificazione.

La procedura di conciliazione si concludeva dunque con un nulla di fatto, facendo naufragare la possibilità di un bonario componimento.

Proseguiva pertanto l’azione giudiziale incardinata, che si concludeva con una sentenza che rigettava la domanda dell’attrice rispetto all’esistenza del danno, anche perché, nelle more, la Commissione Tributaria aveva annullato l’accertamento fiscale che aveva dato luogo al giudizio di responsabilità.

La sentenza in commento appare significativa poiché si annovera fra quelle pronunce giurisprudenziali che valorizzano  l’istituto della mediazione civile ed in particolare quella delegata dal giudice, come nel caso di specie.

Proprio questa finalità è il motivo ispiratore della sanzione irrogata dal magistrato alla parte che senza alcun giustificato motivo ha omesso di partecipare al secondo incontro della procedura di conciliazione, dopo aver, in un primo momento, aderito alla stessa.

Secondo il Tribunale, il comportamento della parte convenuta non può non avere delle conseguenze, di cui tener conto in sede di pronuncia definitiva.

Per il giudice, in particolare “…l’assenza della parte convocata va qualificata non giustificata di talché ne va tenuto conto, negativamente, ai fini della regolamentazione delle spese di causa; l’assenza della convenuta determinava ovviamente il fallimento di ogni possibilità di accordo in sede di mediazione (omissis) vi è soccombenza parziale tra le parti dal momento che l’inadempimento della convenuta è risultato provato nell’an e quindi appare giusto compensare le spese per due terzi a favore dell’attrice”…26 maggio 2015Paola Maccarrone – p.maccarrone@lascalaw.com