Tribunale di Vasto, 9 marzo 2015 (leggi la sentenza)
Il provvedimento in commento propone una analisi spiccatamente psicologica del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28 del 2010.
Infatti, a differenza delle precedenti pronunce delle corti di merito in tema di mediazione, sia essa delegata ovvero obbligatoria, la sentenza del 9 marzo 2015 emessa dal Tribunale di Vasto cerca di coniugare in modo sorprendente l’intima ratio dell’istituto con la circostanza, squisitamente giuridica, che lo stesso sia condizione di procedibilità dell’azione.
Secondo il Giudice: “la natura della mediazione di per sé richiede che all’incontro con il mediatore siano presenti (anche e soprattutto) le parti di persona”.
Tale assunto discende dalla seguente considerazione di matrice prettamente psicologica: “Nella mediazione è fondamentale, infatti, la percezione delle emozioni nei conflitti e lo sviluppo di rapporti empatici ed è, pertanto, indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le persone parti del conflitto. Il mediatore deve comprendere quali siano i bisogni, gli interessi, i sentimenti dei soggetti coinvolti e questi sono profili che le parti possono e debbono mostrare con immediatezza, senza il filtro dei difensori (che comunque assistono la parte)”.
Ciò posto, deve affermarsi che “il principale significato della mediazione è proprio il riconoscimento della capacità delle persone di diventare autrici del percorso di soluzione dei conflitti che le coinvolgono e la restituzione della parola alle parti per una nuova centratura della giustizia, rispetto ad una cultura che le considera ‘poco capaci’ e, magari a fini protettivi, le pone ai margini”.
Corollario inscindibile di detta analisi è l’impossibilità di “applicare analogicamente alla mediazione le norme che, ‘nel processo’, consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore o le norme sulla rappresentanza negli atti negoziali. La mediazione può dar luogo ad un negozio o ad una transazione, ma l’attività che porta all’accordo ha natura personalissima e non è delegabile”.
Ragion per cui, l’unico modo per assolvere la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 del citato decreto, rispettando i requisiti psicologici immanenti alla mediazione, è la comparizione personale delle parti, “(assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo art. 8) all’incontro con il mediatore”.
Pertanto,“la domanda si espone al rischio di essere dichiarata improcedibile, per incompiuta osservanza delle disposizioni normative che impongono il previo corretto esperimento del procedimento di mediazione”, laddove la parte non sia comparsa, “né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire”.
Dello stesso avviso anche il Tribunale di Pavia secondo cui il “tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente – o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare – che all’interpello del mediatore esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l’incontro preliminare”
L’ordinanza del 9 marzo 2015 offre una chiave di lettura del procedimento di mediazione meno psicologica rispetto a quella del Tribunale di Vasto ma pur sempre ispirata all’intima ratio dell’istituto ravvisabile, anche per il Giudice pavese, nella libera determinazione delle parti.
A parere di chi scrive i provvedimenti in commento descrivono magistralmente la funzione propria della mediazione, esaltandone ed incentivandone la natura conciliativa.
Tuttavia, tale intento appare disancorato dal dato reale nella misura in cui è difficile immaginare la partecipazione personale della parte in seno ai procedimenti di mediazione incardinati su tutto il territorio nazionale.
Infatti, in ossequio alla previsione di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. e 33 Codice del Consumo – e sul presupposto non trascurabile che non tutti gli organismi di mediazione offrono la possibilità di accedere alla mediazione telematica, si determina un ingiusto squilibrio a danno della parte interessata, sia in termini di improcedibilità della domanda, che economici.
14 aprile 2015Pamela Balducci – p.balducci@lascalaw.com