21.11.2011 Icon

Intrascrivibilità dell’accordo sull’accertamento dell’usucapione raggiunto in mediazione

Trib. Roma, 22 luglio 2011, Sez. V, in Guida al Diritto, n. 43/11, pag. 31

Massima: "Con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al d.lg. 4 marzo 2010 n. 28, non è titolo idoneo alla trascrizione il verbale di conciliazione avente a oggetto l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento per intervenuta usucapione." (leggi la sentenza per esteso)

In riferimento alla possibilità della trascrivibilità del verbale di conciliazione sottoscritto innanzi all’organismo di conciliazione ed omologato dal presidente del Tribunale di Roma, la sezione V civile della medesima Autorità giudicante, richiamando il disposto dell’art. 5 del D.lgs. n. 28/10, che configura la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa ai diritti reali ha respinto simile evenienza.

L’art. 11 del richiamato decreto, prevede la trascrivibilità del verbale di conciliazione nei registri immobiliari, allorquando la mediazione si risolva in un accordo coincidente con uno degli atti previsti nella disposizione normativa di cui all’art. 2643 c.c.

E’ evidente come il verbale di conciliazione in esame non rientri nel novero della disposizione normativa testé richiamata e pertanto, non possa essere sottoposto a trascrizione. Ciò dal momento che la giurisprudenza non ritiene consentita la trascrizione di un atto negoziale, sia pure produttivo dello stesso effetto dichiarativo e retroattivo della sentenza di accertamento dell’usucapione. L’intervento del giudice, a prescindere dalla circostanza che abbia attivamente partecipato dalla circostanza, ovvero si sia limitato a registrare l’accordo intervenuto direttamente fra le parti, non altera la natura consensuale dell’atto di composizione che le parti volontariamente concludono.

Consentire la trascrizione ed art. 2651 c.c. del verbale di conciliazione in esame, equiparabile per il suo valore ad un negozio di accertamento, andrebbe a minare la finzione di certezza dei rapporti giuridici cui è preordinato l’istituto della trascrizione, ben potendo le parti coinvolte utilizzare simile istituto non per comporre delle liti, bensì per dissimulare operazioni in danno di terzi, con pregiudizi per quanto concerne la circolabilità del beni. La conciliazione del resto recepisce uno schema negoziale regolato, mediato da un terzo, il cui ruolo è profondamente divergente da quello di un giudice, ovvero, quello di stabilire chi ha ragione e chi ha torto e non l’incontro tra la volontà delle parti.

Il verbale di conciliazione, non realizzando alcun effetto modificativo, estintivo o costitutivo ed assumendo solo il valore di un mero negozio di accertamento, sarebbe estraneo al perimetro applicativo della norma. Il negozio in oggetto può assumere il significato della prova dei fatti a base dell’usucapione, non rilevando invece quale titolo costitutivo della proprietà, accertamento oltremodo con efficacia solo tra le parti e non erga omnes, senza alcun effetto traslativo della proprietà, potendo ciò derivare solo da un contratto a tal fine indirizzato.

Nella mediazione l’individuazione del soggetto usucapito è inoltre affidata discrezionalmente al soggetto che presente l’istanza di mediazione, mentre non sussiste alcun controllo in merito alla legittimazione passiva delle parti, al contrario di quanto avviene nell’ambito del giudizio innanzi al giudica, che garantisce la regolarità del contradditorio.

(Luca Abruzzese- l.abruzzese@lascalaw.com