Recentemente il Tribunale di Milano, incaricato di decidere in ordine ad un reclamo proposto ai sensi dell'art. 2674 bis II comma c.c. avverso il Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano, si è trovato ad affrontare due importanti questioni relative al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed alla sua trascrivibilità:
1) la prima questione concerne la possibilità di trascrivere una domanda giudiziale proposta con ricorso nelle forme del rito sommario, anziché con citazione;
2) la seconda riguarda la possibilità di trascrivere una domanda giudiziale prima della avvenuta notifica della stessa.
Sul primo quesito, il Collegio milanese ha risposto affermativamente dal momento che gli artt. 2652 e 2653 c.c., in tema di trascrizione di domande giudiziali relative a questioni elencate nelle norme stesse, non stabiliscono alcuna limitazione circa la forma dell'atto contenente la domanda da trascrivere; parimenti, l'art. 2658 c.c., in tema di atti da presentare al conservatore per la trascrizione di domanda giudiziale, al secondo comma, si limita a prescrivere che sia presentata copia autentica del documento che la contiene; “di conseguenza, non si vede alcun ostacolo alla trascrizione nel caso in cui la domanda giudiziale sia contenuta in ricorso, anziché in atto di citazione”.
Con riferimento al secondo quesito, invece, il Tribunale di Milano è stato chiarissimo nel precisare che l'ultimo comma dell'art. 2658 c.c. subordina la trascrizione della domanda giudiziale alla avvenuta notifica, non lasciando la predetta norma alcuno spazio interpretativo (“Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica [c.p.c. 148] alla controparte”).
Le conseguenze di una siffatta pronuncia sono di immediata evidenza.
La domanda giudiziale introdotta con atto citazione è immediatamente trascrivibile, in quanto l’atto viene portato prima alla notifica e poi depositato in Tribunale, mentre la domanda svolta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. viene trascritta più tardi, occorrendo prima depositare il ricorso, poi attendere la fissazione dell’udienza, in seguito estrarre le copie autentiche del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza ed infine procedere con la notifica.
Alla luce di quanto sopra ed in considerazione del fatto che, secondo parte della giurisprudenza, il deposito del ricorso, al contrario della notifica dell'atto di citazione, non interrompe la prescrizione, lo Studio ritiene preferibile, quantomeno in cause in cui la celerità e la pubblicità sono indispensabili quali, ad esempio, quelle in tema di revocatoria ordinaria, l'instaurazione del procedimento ordinario di cognizione in luogo di quello sommario.
(Francesca Fumagalli – f.fumagalli@lascalaw.com)