16.10.2014 Icon

Mediazione delegata: improcedibilità della domanda e condanna alle spese per mancata comparizione

Tribunale di Roma,  XIII sezione civile, 29 settembre 2014

L’art. 5, comma 2 – bis , D.Lgs. 28/2010 (Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n.69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), prevede che “quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo“.

La norma in commento, così come formulata, apre un ventaglio di interpretazioni considerevoli e non sempre perfettamente coincidenti.

In tale contesto, il Tribunale di Roma è intervenuto di recente, esprimendo il proprio orientamento in ordine a quali fossero i requisiti necessari per soddisfare la condizione di procedibilità della norma.

Il Tribunale capitolino ha, infatti, osservando che: (i)il mediatore, non evidentemente bene accorto del contesto nel quale si muoveva, riteneva di poter dare comunque atto che l’accordo non era stato raggiunto dalle parti, di cui non aveva avuto la presenza, neppure del richiedente, e che quindi per tale ragione il procedimento di mediazione era concluso”; (ii) affermare, quale semplice nuncius, peraltro di una sola parte scrivente, che non è stato raggiunto l’accordo quando nessuna delle stesse si è presentata davanti al mediatore, significa semplicemente abdicare, da parte del mediatore, al ruolo che la legge gli ha assegnato”.

Ragione per cui, conclude il Giudice designato, alla luce del combinato disposto dall’art. 8, co. 1 e dall’art. 5, co. 2 – bis, D.lgs 28/2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non può considerarsi avverata, dal momento che non v’é stato alcun incontro delle parti con il mediatore.

E’, infatti, il mediatore che deve accertare e constatare la mancata comparizione delle parti o della controparte davanti a se, senza che eventuali contatti delle parti con il mediatore mediante posta elettronica, fax, telegramma et similia possano in alcun modo realizzare la condizione di procedibilità: “Il contatto delle parti con il mediatore mediante fax, telegramma et similia NON integra la condizione di procedibilità prevista dalla norma”.

16 ottobre 2014Nicole Giannì – n.giannì@lascalaw.com