Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 25 novembre 2025, è tornato ad occuparsi del tema del rapporto tra mediazione e negoziazione assistita, quali condizioni di procedibilità, con particolare riferimento alle domande di pagamento di somme inferiori ad euro 50.000,00.
Il giudizio aveva ad oggetto una domanda di risarcimento danni, proposta dopo l’esperimento del tentativo di mediazione al posto della negoziazione assistita obbligatoria prevista dall’art. 3 d.l. 132/2014.
Il Tribunale ha, comunque, ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità, evidenziando che “i due istituti sono entrambi finalizzati alla risoluzione delle controversie in via stragiudiziale”. Inoltre, dalla lettura delle norme, si evince che il legislatore ha inteso dare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria, atteso che il citato art. 3 al primo comma prevede l’obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita, al di fuori dei casi di cui all’art. 5 del D. Lgs. 28/2010.
“Tale opzione, trova la sua ratio nella stessa struttura del procedimento di mediazione che, prevedendo l’intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle stesse alla proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all’autonomia negoziale delle parti”.
Ne discende che l’esperimento della mediazione è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità anche nei casi in cui la legge preveda la negoziazione assistita obbligatoria, poiché tende ad assicurare lo svolgimento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità efficaci.
09.07.2026