In tema di negoziazione assistita obbligatoria, il mancato esperimento della procedura nei confronti del terzo chiamato in garanzia non determina l’improcedibilità della domanda giudiziale. La legittimazione a sollevare la relativa eccezione, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, è attribuita al convenuto e tale nozione non comprende il terzo chiamato, il quale non assume la qualità di convenuto rispetto alla domanda originariamente proposta dall’attore.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 21 maggio 2026, n. 15584
La fattispecie
La controversia esaminata dalla Suprema Corte traeva origine dal danneggiamento di due frigoriferi da bar affidati per il trasporto. L’impresa mittente conveniva in giudizio la società di trasporti, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Nel corso del giudizio veniva chiamata in causa la società licenziataria del marchio nella zona, in forza di un contratto di franchising.
In secondo grado, la domanda veniva dichiarata improcedibile per il mancato esperimento della negoziazione assistita nei confronti della società chiamata in causa. L’attrice ricorreva, pertanto, avanti alla Corte di Cassazione.
Il ruolo del terzo chiamato
La questione riguardava essenzialmente la possibilità di considerare il terzo chiamato in garanzia come “convenuto”, ai fini dell’applicazione della disciplina sulla negoziazione assistita obbligatoria.
La Cassazione ha risposto negativamente a tale quesito.
Secondo la Corte, il convenuto è il soggetto nei cui confronti viene proposta la domanda introduttiva del giudizio, mentre il terzo prende parte alla causa per effetto di un’iniziativa processuale successiva, normalmente riconducibile a una delle parti già costituite. In particolare, la chiamata in garanzia instaura un rapporto processuale autonomo rispetto a quello principale e tale autonomia non comporta che il terzo assuma retroattivamente la posizione di convenuto rispetto alla domanda originaria dell’attore.
Conseguentemente, l’ingresso di un nuovo soggetto nel giudizio non può determinare automaticamente la sopravvenuta improcedibilità di una domanda che, al momento della sua proposizione, era stata correttamente introdotta. Diversamente, la procedibilità della domanda finirebbe per dipendere da eventi processuali successivi, talvolta rimessi all’iniziativa esclusiva del convenuto.
Il richiamo alla mediazione obbligatoria
Per supportare la propria conclusione, i giudici di legittimità richiamano i principi elaborati in materia di mediazione obbligatoria, in particolare con riferimento alle domande riconvenzionali.
La Cassazione ha chiarito che la mediazione obbligatoria opera, in linea generale, con riguardo all’atto introduttivo del giudizio e non deve essere nuovamente esperita per ogni domanda formulata nel corso del processo.
Seppure la mediazione e la negoziazione assistita presentino discipline e strutture differenti, la Corte individua, tuttavia, una comune esigenza interpretativa: evitare che uno strumento concepito per ridurre il contenzioso si trasformi in un fattore di moltiplicazione degli adempimenti e di rallentamento del processo.
Ne consegue che imporre una nuova procedura stragiudiziale ogni volta che il perimetro soggettivo o oggettivo del giudizio si amplia produrrebbe un effetto contrario alla funzione deflattiva. Il processo, infatti, dovrebbe essere sospeso o arrestato per consentire lo svolgimento di ulteriori tentativi conciliativi, anche quando la controversia è già stata incardinata e le parti hanno già sostenuto i costi di accesso alla giustizia. Come ben chiarito dalla Cassazione, “l’istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia (…) affinché, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, e dall’altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang” sull’efficienza della risposta di giusitizia”.
Le conseguenze operative
La pronuncia offre indicazioni rilevanti per la gestione delle controversie soggette a negoziazione assistita.
In primo luogo, la verifica della condizione di procedibilità deve essere effettuata con riferimento alla domanda introduttiva e ai soggetti originariamente convenuti.
In secondo luogo, il terzo chiamato in garanzia non è legittimato a eccepire l’improcedibilità della domanda attorea per il mancato invito alla negoziazione nei propri confronti, non essendo equiparabile al destinatario originario dell’azione.
Infine, la chiamata del terzo non può essere utilizzata per far regredire il processo a una fase stragiudiziale già superata. L’ampliamento del contraddittorio deve essere gestito all’interno del giudizio, facendo ricorso, quando opportuno, agli strumenti conciliativi processuali.
15.09.2026