25.05.2026 Icon

Mediazione obbligatoria: assenza fatale per l’opponente

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto a mediazione obbligatoria, ove la procedura sia stata attivata dalla parte opposta, la mancata partecipazione ingiustificata dell’opponente all’incontro di mediazione integra violazione dell’onere di coltivare il giudizio e può condurre alla declaratoria di improcedibilità dell’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Giudice di Pace di Viterbo, 17 maggio 2026, n. 455

Il caso

Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta chiedeva, in via preliminare, l’assegnazione del termine per l’attivazione della mediazione obbligatoria. Il giudice disponeva così l’esperimento della procedura, che tuttavia si concludeva negativamente per mancata partecipazione della parte opponente.

Il creditore eccepiva, quindi, l’improcedibilità dell’opposizione, sostenendo che l’assenza dell’opponente alla mediazione, non sorretta da effettive ragioni ostative, avesse inciso sulla prosecuzione del giudizio.

Il quadro normative e le conseguenze

La decisione si inserisce nel perimetro della mediazione obbligatoria disciplinata dal d.lgs. n. 28/2010, che, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, prevede l’onere di presentare la domanda di mediazione in capo alla parte che ha proposto il ricorso monitorio.

Tuttavia, la pronuncia in commento affronta un profilo diverso: non l’omessa attivazione della mediazione da parte del creditore opposto, bensì la mancata partecipazione dell’opponente a una procedura ritualmente avviata. Ebbene, il Giudice di Pace, ha accolto l’eccezione di improcedibilità della causa, valorizzando la condotta processuale dell’opponente.

Secondo il giudicante, quest’ultimo aveva l’onere di coltivare il giudizio di opposizione partecipando attivamente alla mediazione avviata dalla controparte oppure, quantomeno, rappresentando tempestivamente impedimenti oggettivi alla partecipazione. Nel caso concreto, l’opponente aveva semplicemente comunicato di non voler partecipare alla procedura, deducendo l’impossibilità di sostenere i relativi costi.

Tale giustificazione non è stata ritenuta idonea: la sentenza osserva che i costi della mediazione sono contenuti e che l’ordinamento contempla anche l’accesso al patrocinio a spese dello Stato per la procedura di mediazione. Ne consegue, secondo il Giudice di Pace, che la mancata partecipazione dell’opponente non era assistita da un giustificato motivo.

Il principio operativo

Il passaggio centrale della sentenza è rappresentato, dunque, dalla distinzione tra onere di avvio della mediazione e onere di partecipazione effettiva.

L’onere di introdurre la procedura, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, resta in capo al creditore opposto. Tuttavia, una volta instaurata la mediazione, la parte opponente non può mantenere una posizione meramente passiva o strumentalmente defilata. L’opposizione è pur sempre un’iniziativa processuale, che richiede una coerente attività di impulso e collaborazione, specialmente quando il giudice ha disposto l’esperimento della condizione di procedibilità.

La sentenza valorizza dunque una lettura sostanziale della mediazione: la procedura non è un adempimento meramente burocratico e la mancata comparizione, se non supportata da ragioni concrete, oggettive e documentate, viene trattata come condotta incompatibile con l’interesse dell’opponente alla prosecuzione del giudizio.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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