20.07.2026 Icon

Mediazione: non basta invitare il difensore

L’onere di attivare la mediazione, in caso di opposizione a decreto in giuntivo, grava sul creditore opposto e la comunicazione al solo difensore, in assenza di una procura riferibile anche alla fase di mediazione, non basta.

Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, 11 giugno 2026, n. 1688

L’opposizione a decreto ingiuntivo

Il Tribunale di Torre Annunziata torna ad occuparsi di due temi centrali nelle opposizioni a decreto ingiuntivo in materia bancaria: il soggetto gravato di attivare la mediazione e le modalità di convocazione della parte.

Fin dall’atto introduttivo, gli opponenti eccepivano l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, contestando anche nel merito il credito ingiunto per asserita usurarietà degli interessi applicati. Alla prima udienza il giudice disponeva l’esperimento del tentativo di mediazione e sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

La mediazione veniva esperita, ma gli attori ne sostenevano la mancata corretta instaurazione, sia perché attivata dinanzi ad organismo incompetente territorialmente, sia perché l’invito non era stato comunicato alle parti.

Il Giudice, prima di tutto, ha rammentato che l’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 include le controversie in materia bancaria tra quelle soggette a mediazione obbligatoria. Nei giudizi introdotti con ricorso monitorio, una volta proposta opposizione e decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l’onere di attivare la mediazione grava sul creditore opposto.

Tale principio deve ritenersi ormai consolidato dopo la decisione della Cassazione resa a Sezioni Unite del 18 settembre 2020, n. 19596, recepita dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 28/2010.

La convocazione deve essere effettiva

Più controversa è, invece, la questione relativa alle modalità di instaurazione della mediazione. In linea generale, non è sufficiente un’attivazione meramente formale: occorre verificare che la procedura sia stata utilmente esperita e che le parti siano state poste concretamente in condizione di partecipare.

Nel caso esaminato, la comunicazione dell’istanza di mediazione era stata indirizzata al solo difensore costituito. Secondo il giudice, tuttavia, il D.Lgs. n. 28/2010 non prevede la possibilità di notificare la domanda di mediazione al procuratore legale costituito nel giudizio, salvo che la procura comprenda anche la fase stragiudiziale. L’art. 8 del citato decreto, infatti, valorizza la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, quale presupposto di un confronto effettivo e non meramente processuale.

Pertanto, per il Tribunale di Torre Annunziata, in mancanza di una valida comunicazione personale agli opponenti, la condizione di procedibilità non poteva dirsi avverata, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del giudizio e revoca del decreto opposto.

Considerazioni conclusive

La decisione in commento valorizza una concezione sostanziale della mediazione, intesa come effettiva occasione di interlocuzione tra le parti. In questa prospettiva, la convocazione deve essere idonea a garantire la partecipazione personale del soggetto interessato, specie quando non risulti che il difensore sia munito di una procura estesa anche alla fase stragiudiziale.

Resta, tuttavia, un profilo non del tutto pacifico. Una parte della giurisprudenza ritiene, infatti, sufficiente la convocazione presso il legale, valorizzando la funzione deflattiva dell’istituto e la naturale idoneità della comunicazione al difensore a raggiungere l’assistito, anche alla luce dei doveri professionali e deontologici che gravano sul procuratore.

Proprio l’esistenza di tale contrasto rende la pronuncia particolarmente significativa sul piano pratico: fino a un definitivo consolidamento dell’orientamento, la convocazione personale della parte rappresenta la soluzione più prudente per evitare contestazioni sulla regolare instaurazione della mediazione e, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, il rischio della revoca del titolo monitorio.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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