È valida la convocazione al primo incontro di mediazione trasmessa dall’organismo via PEC al procuratore costituito nel giudizio già pendente, non essendo necessaria, ai fini della procedibilità, la comunicazione personale alla parte, purché il mezzo adottato sia concretamente idoneo ad assicurarne la conoscibilità.
Tribunale di Arezzo, sent. n. 773/2025
Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 773/2025, ha affrontato una questione pratica, ossia quella della validità del procedimento conciliativo quando la convocazione al primo incontro sia stata trasmessa via PEC al solo difensore costituito e non direttamente alla parte.
Nel caso di specie, l’opponente aveva eccepito che la procedura di mediazione (delegata dal magistrato) doveva considerarsi irrituale, perché l’organismo aveva inviato l’avviso esclusivamente al procuratore costituito nella causa, privo di procura sostanziale a partecipare alla mediazione, senza notificare nulla personalmente alla parte.
Convocazione in mediazione e art. 8 d.lgs. 28/2010
Il Tribunale muove dal dato normativo dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010, il quale prevede che domanda di mediazione, designazione del mediatore, data del primo incontro e ulteriori informazioni utili siano comunicate alle parti, a cura dell’organismo, “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”. Proprio su questa formula si sono consolidati due orientamenti giurisprudenziali contrapposti.
I due orientamenti giurisprudenziali a confronto
Un primo orientamento, di segno più rigoroso e letterale, ritiene necessaria la comunicazione personale alla parte, reputando insufficiente la sola trasmissione alla PEC del difensore costituito. Un secondo orientamento, invece, valorizza la funzione dell’istituto e considera regolarmente esperita la mediazione anche quando la convocazione sia inviata al difensore costituito. Il Tribunale di Arezzo ha aderito a questo secondo indirizzo.
Il passaggio centrale della motivazione è questo: “Invero l’impianto dell’istituto deve essere interpretato secondo buona fede e in senso teleologicamente orientato; una diversa interpretazione delle norme apparirebbe eccessivamente formalistica e vanificherebbe le finalità stesse dell’istituto di mediazione, caratterizzato dai principi di celerità, flessibilità e informalità”. In altre parole, è opportuno, secondo il Giudice, aderire alla soluzione che fa salve le finalità che il legislatore si è riproposto di attuare con l’introduzione della mediazione, considerando che la comunicazione al difensore è in linea di principio idonea a garantire la conoscibilità dell’atto da parte dell’assistito
La mediazione, peraltro, nel caso esamianto non si collocava in una fase del tutto autonoma, ma si inseriva in un giudizio già pendente, con parti già costituite. In questo quadro il Tribunale attribuisce rilievo anche all’art. 170 c.p.c., norma che, dopo la costituzione in giudizio, individua nel procuratore costituito il destinatario ordinario delle notificazioni e comunicazioni.
Non solo. La sentenza valorizza anche il contenuto della procura alle liti rilasciata dall’opponente, con la quale erano state conferite al difensore ampie facoltà di transigere e conciliare, con elezione di domicilio presso il suo studio. Tali elementi vengono considerati idonei ad affermare che “La comunicazione dell’invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione è sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata e a consentire a quest’ultima di partecipare al procedimento di mediazione”.
La decisione insiste poi su un profilo di responsabilità professionale: il procuratore costituito, in base ai doveri legali e deontologici e al canone di buona fede processuale, è tenuto a informare il proprio assistito dell’avvenuta convocazione innanzi all’organismo di mediazione. Il che rafforza ulteriormente l’idea che, in una causa già incardinata, la trasmissione della PEC al difensore non sia un passaggio meramente formale, ma uno strumento normalmente idoneo a veicolare la conoscenza dell’atto alla parte.
Infine, secondo il Tribunale di Arezzo, rilevante è anche il ruolo dell’organismo di mediazione, che è responsabile della gestione delle attività connesse alla regolarità della procedura, inclusa la comunicazione del primo incontro. Se, dunque, la convocazione viene eseguita dall’organo istituzionalmente preposto, mediante un mezzo astrattamente idoneo e in un contesto processuale già definito dalla costituzione delle parti, non può essere favorita una lettura negativa fondata su un formalismo esasperato.
31.07.2026