17.07.2026 Icon

In mediazione la delega non basta

Se la parte non compare in mediazione personalmente o tramite soggetto munito di effettivi poteri rappresentativi sostanziali, la condizione di procedibilità non può dirsi validamente avverata.

Cassazione civ., Sez. III, ordinanza del 23 giugno 2026, n. 21405

L’appello improcedibile

La Cassazione torna ad occuparsi della mediazione delegata, ribadendo un  principio rilevante: la partecipazione al procedimento non può ridursi a un adempimento formale. Nel caso di specie, una società agiva in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a un servizio di fornitura idropotabile.

Il Tribunale rigettava la domanda. La società soccombente proponeva appello e, nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte territoriale disponeva l’esperimento della mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010.

All’incontro di mediazione partecipavano, per l’appellante, un difensore munito di procura contenuta nell’istanza di mediazione e nell’atto di appello, nonché una dipendente della società in forza di delega scritta. La Corte d’Appello riteneva tuttavia non correttamente esperita la mediazione e dichiarava improcedibile il gravame.

La necessità di un potere sostanziale

La Suprema Corte ha innanzitutto chiarito che la decisione del giudice di demandare la controversia in mediazione non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di una valutazione discrezionale e processuale, che non può essere trasformata in un nuovo esame della controversia dinanzi alla Cassazione.

La questione principale affrontata dai giudici di legittimità attiene, però alla partecipazione della parte al procedimento di mediazione.

La Cassazione ribadisce che la presenza può avvenire anche tramite rappresentante, ma solo se quest’ultimo sia munito di una procura speciale sostanziale, idonea a consentirgli, non soltanto di comparire, ma anche di valutare la lite e disporre dei diritti controversi.

Non è quindi sufficiente la mera procura alle liti rilasciata al difensore, né una delega generica accompagnata dal documento del legale rappresentante. La mediazione richiede un confronto effettivo tra soggetti in grado di assumere decisioni concrete sulla possibile definizione della controversia.

La Corte esclude, inoltre, che la dichiarazione della controparte circa l’impossibilità di raggiungere un accordo possa sanare la partecipazione irregolare dell’altra parte.

È vero che la condizione di procedibilità può ritenersi avverata già al primo incontro, quando le parti, informate dal mediatore, dichiarino di non voler proseguire, ma ciò presuppone che l’incontro si sia svolto con la rituale partecipazione delle parti o dei rispettivi rappresentanti sostanziali.

Infatti, “Diversamente opinando, si finirebbe per svuotare di contenuto il requisito della partecipazione effettiva alla mediazione, riducendo il primo incontro ad un adempimento meramente formale e consentendo alla parte di sottrarsi al confronto sostanziale conferendo una delega a soggetti abilitati soltanto a comparire nel procedimento, ma non anche a valutare, trattare e, se del caso, disporre dei diritti controversi”.

Considerazioni conclusive

La pronuncia valorizza ancora una volta la funzione sostanziale della mediazione delegata. Il procedimento non è un mero adempimento formale, ma un concreto spazio di confronto, che impone la presenza di chi possa realmente incidere sulla lite.

Autore Simona Daminelli

Partner

Milano

s.daminelli@lascalaw.com

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