Con la Deliberazione 75/2026/R/gas del 17 marzo 2026, l’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è intervenuta su un fenomeno rimasto finora ai margini della disciplina settoriale: quello delle reti interne d’utenza del gas (RIU gas), configurazioni impiantistiche, tipicamente presenti in distretti industriali o aree portuali, in cui un punto di riconsegna della rete di trasporto alimenta, di fatto, una pluralità di clienti finali attraverso una rete non qualificata formalmente né come distribuzione né come trasporto.
Il provvedimento è stato emesso all’esito di una serie di segnalazioni e di un percorso regolatorio avviato, che aveva già evidenziato rilevanti criticità. In primo luogo, la non corretta qualificazione di taluni punti di riconsegna, formalmente riferiti a un unico cliente diretto ma sostanzialmente riconducibili a reti multiutente. In secondo luogo, problemi applicativi nella gestione dei clienti privi di fornitore, che continuano a prelevare gas con effetti distorsivi sul bilanciamento, determinando una socializzazione impropria dei costi tra gli altri utenti del sistema. A ciò si aggiungono rilevanti incertezze in merito alle responsabilità in materia di misura, distacco per morosità e attivazione dei servizi di ultima istanza, nonché criticità legate alla mancata o incompleta applicazione degli oneri generali di sistema.
L’inquadramento giuridico: niente categoria autonoma
Nel ricostruire il quadro giuridico, Arera afferma un principio di particolare rilievo sistematico: le RIU gas non costituiscono una categoria autonoma di infrastrutture ma devono essere ricondotte alle nozioni, già note all’ordinamento, di rete di trasporto o di distribuzione, sulla base delle loro caratteristiche tecnico-funzionali. Tale impostazione si fonda sia sul diritto interno, sia sull’evoluzione del diritto europeo, che – pur ammettendo regimi derogatori per i sistemi di distribuzione chiusi (SDC) – non riconosce l’esistenza di tertia genera infrastrutturali. Ne consegue la piena sottoposizione delle reti oggetto della Delibera alla regolazione dell’Autorità, salva la possibilità di modulazioni in ragione delle specificità del caso concreto.
Censimento e misure transitorie di ARERA
Muovendo da tale inquadramento, la Deliberazione adotta un duplice approccio, conoscitivo e regolatorio. Da un lato, infatti, viene avviato un censimento nazionale delle RIU gas, affidato alle imprese di trasporto, volto a rilevare consistenza, caratteristiche e diffusione del fenomeno. Tale attività istruttoria appare imprescindibile, anche in vista del possibile recepimento nell’ordinamento nazionale della disciplina europea sui sistemi di distribuzione chiusi nel settore gas. Dall’altro lato, nelle more della definizione di una regolazione organica, Arera introduce una disciplina minima immediatamente applicabile, con l’obiettivo di garantire certezza nei rapporti giuridici e prevenire effetti distorsivi.
Obblighi del gestore e oneri di sistema
Le misure transitorie si preoccupano di delineare anzitutto i criteri per l’individuazione del gestore della RIU gas identificato, in assenza di elementi contrari, nel titolare dell’impianto sotteso al punto di riconsegna. A tale soggetto sono attribuiti obblighi rilevanti: dalla disalimentazione dei clienti senza fornitore alla raccolta e validazione dei dati di misura, fino all’attivazione dei servizi di ultima istanza anche mediante delega all’impresa di trasporto. Particolare attenzione è riservata alla corretta allocazione dei consumi e alla gestione delle situazioni di morosità, in un’ottica di tutela sia degli utenti del trasporto sia dei clienti finali.
Sul piano economico, la Deliberazione affronta il nodo, finora critico, della contribuzione agli oneri generali di sistema. Viene infatti previsto che le componenti tariffarie afferenti a tali oneri siano applicate anche nei casi di interconnessione con RIU gas, evitando così fenomeni di elusione e garantendo parità di trattamento tra utenti. Al contempo, sono salvaguardate le agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas mediante meccanismi di comunicazione e compensazione.
Nel complesso, il provvedimento si caratterizza per un approccio pragmatico, volto a colmare un vuoto regolatorio senza pregiudicare l’elaborazione di una disciplina più compiuta. La scelta di intervenire con misure urgenti, pur in assenza di previa consultazione, appare giustificata dall’esigenza di prevenire contenziosi e assicurare il corretto funzionamento del sistema. Resta tuttavia aperta la questione della futura qualificazione giuridica delle RIU e del possibile riconoscimento, anche nel settore gas, di regimi assimilabili ai sistemi di distribuzione chiusi, con conseguenti profili di semplificazione e deroga.
In definitiva, la Deliberazione 75/2026/R/gas rappresenta un primo, significativo passo verso l’emersione e la regolazione di un fenomeno finora poco esplorato ma destinato ad assumere crescente rilevanza nel contesto dei mercati energetici liberalizzati.
27.08.2026