27.08.2026 Icon

Codice di condotta commerciale: stop al silenzio-assenso sulle modifiche peggiorative

Più trasparenza nei contratti luce e gas, meno spazio alle modifiche peggiorative imposte per inerzia e maggiore protezione per i clienti vulnerabili: è questa la linea di fondo della riforma posta in consultazione da ARERA.

Con il Documento per la consultazione 304/2026/R/com, l’Autorità propone una profonda revisione della disciplina precontrattuale e contrattuale dei mercati retail di energia elettrica e gas, introducendo un principio destinato a incidere significativamente sulle pratiche commerciali degli operatori: le modifiche economiche peggiorative prive di giustificato motivo, così come i rinnovi che prevedano condizioni meno favorevoli, non dovrebbero più diventare efficaci per effetto dell’inerzia del cliente, ma richiedere il suo consenso espresso. Accanto a questa misura, l’Autorità prospetta nuovi obblighi di trasparenza, la standardizzazione delle comunicazioni contrattuali e un rafforzamento delle tutele per i clienti vulnerabili.

ARERA, Documento per la consultazione n. 304/2026/R/com, 6 agosto 2026, “Revisione della regolazione precontrattuale e contrattuale nei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas naturale”.

Il nodo centrale: stop alle modifiche peggiorative “automatiche”

Il cuore della consultazione riguarda il potere del venditore di incidere sulle condizioni contrattuali durante il rapporto. ARERA prende le mosse da una premessa chiara: nei mercati retail dell’energia il cliente finale, soprattutto se di piccole dimensioni, rischia di ricoprire una posizione debole, tanto sul piano informativo quanto su quello negoziale. Per questo il solo diritto di recesso, già previsto dall’attuale disciplina, non è ritenuto sempre sufficiente a riequilibrare il rapporto.

Da qui la proposta più rilevante. Quando la modifica delle condizioni economiche non è migliorativa per il cliente e manca un giustificato motivo, il venditore non potrà più limitarsi a comunicare la variazione attendendo l’eventuale recesso: servirà un consenso espresso del cliente, da raccogliere in forma scritta su supporto durevole. La stessa logica verrebbe estesa sia alle variazioni unilaterali sia ai rinnovi con modifica delle condizioni economiche, mentre resterebbero escluse le evoluzioni automatiche in quanto già predeterminate nel contratto originario.

Il documento precisa anche cosa debba intendersi per giustificato motivo: un mutamento eccezionale delle condizioni operative, economiche o normative, non riconducibile a difficoltà interne o a scelte imprenditoriali del venditore, e comunque tale da giustificare solo modifiche strettamente necessarie a ripristinare l’equilibrio originario del contratto.

Comunicazioni standard e offerte dinamiche: la trasparenza diventa struttura

Un secondo asse della riforma si sostanzia nella standardizzazione delle comunicazioni. ARERA propone moduli uniformi per variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche e rinnovi con modifica, con contenuto e formato vincolati. L’obiettivo è pratico: rendere immediatamente leggibili i dati essenziali del contratto, l’impatto economico annuo della modifica, la motivazione, i diritti di recesso e l’eventuale diritto all’indennizzo automatico. In sostanza, meno comunicazioni “narrative” e più schemi sintetici, comparabili e leggibili.

Particolarmente interessante è anche il capitolo dedicato ai contratti con prezzo dinamico di energia elettrica. In questo caso ARERA non propone divieti, ma un rafforzamento informativo. Il cliente dovrebbe ricevere, già nella fase precontrattuale e poi nel contratto, un’informativa chiara sui rischi e sulle opportunità di offerte in cui il prezzo varia con frequenza molto elevata. Inoltre, il venditore dovrebbe mettere a disposizione uno strumento gratuito e facilmente accessibile per conoscere, durante l’esecuzione del contratto, i prezzi applicabili ai consumi, così da consentire una modulazione consapevole dei prelievi.

Si tratta di un passaggio non secondario: il documento mostra di considerare la trasparenza non più come un mero corredo documentale, ma come una condizione sostanziale per la validità e l’equilibrio della scelta contrattuale.

Clienti vulnerabili e tempi di attuazione: una tutela più visibile

Ulteriore direttrice della riforma riguarda i clienti vulnerabili, tema al quale il documento dedica un’attenzione specifica. L’Autorità intende rafforzare l’informazione sui diritti di questa categoria sia nella fase precontrattuale che durante il rapporto, prevedendo messaggi più espliciti nella Scheda sintetica, obblighi informativi specifici nel contatto telefonico e inserimenti obbligatori nelle comunicazioni di modifica contrattuale per i clienti già identificati come vulnerabili tramite il Sistema Informativo Integrato.

A ciò si aggiunge la proposta di imporre ai venditori una sezione dedicata nei propri siti internet, facilmente accessibile dalla homepage, con spiegazioni sui requisiti di vulnerabilità, sui servizi di tutela disponibili e sui canali utili per ottenerli. Anche qui la logica è chiara: la tutela non deve restare solo “esistente”, ma deve diventare visibile e conoscibile.

Una svolta nella tutela del consumatore energetico

La consultazione evidenzia con nettezza la direzione di marcia: la tutela del cliente non viene più affidata esclusivamente all’informazione e alla facoltà di recedere, ma si sposta verso una logica di partecipazione attiva e di consenso consapevole. La scelta appare coerente con l’evoluzione del diritto dei consumatori e con l’indirizzo, più volte richiamato dalla stessa Autorità, volto a superare i meccanismi fondati sul silenzio-assenso quando incidono negativamente sulla posizione contrattuale dell’utente.

Se confermate all’esito della consultazione, le nuove regole imporranno ai venditori una revisione profonda dei processi commerciali, dei sistemi informativi e delle modalità di gestione dei rinnovi contrattuali. Per i clienti finali, invece, potrebbero tradursi in una maggiore consapevolezza delle scelte di fornitura e in un effettivo rafforzamento del potere negoziale nei confronti degli operatori del mercato libero.

Autore Erica Aprile

Senior Associate

Milano

e.aprile@lascalaw.com

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