24.08.2026 Icon

Reti interne d’utenza gas: ARERA consolida il regime transitorio

La delibera 265/2026/R/gas tra responsabilità del gestore, servizi di ultima istanza e oneri di sistema

Con la deliberazione 265/2026/R/gas, adottata il 23 luglio 2026, ARERA ha confermato le disposizioni minime introdotte dalla precedente deliberazione 75/2026/R/gas per la gestione delle reti interne d’utenza del gas naturale. Il provvedimento interviene dopo la consultazione successiva avviata dall’Autorità e mantiene in vigore una disciplina transitoria destinata a operare fino al completamento del censimento e all’adozione di una regolazione organica.

A una prima lettura, la delibera può apparire come una conferma di regole già adottate. In realtà, essa chiarisce un principio di particolare rilievo giuridico: anche le infrastrutture sviluppate sulla base di accordi privati, quando alimentano una pluralità di clienti finali, non restano estranee alla regolazione settoriale e devono garantire condizioni coerenti con la tutela degli utenti e con il corretto funzionamento del sistema gas.

Le reti interne d’utenza nel settore gas

Le reti interne d’utenza gas sono configurazioni impiantistiche collegate a un punto di riconsegna della rete di trasporto e destinate ad alimentare più punti di consumo. In alcuni casi tali configurazioni sono state classificate come punti a servizio di un cliente diretto, pur sottendendo in concreto una pluralità di clienti finali.

Questa situazione può generare criticità nella misurazione dei prelievi, nella gestione della morosità, nell’attivazione dei servizi di ultima istanza e nella corretta allocazione del gas ai fini del settlement e del bilanciamento. Ulteriori problemi riguardano l’applicazione degli oneri generali di sistema, soprattutto quando la rete interna non è gestita nell’ambito di un affidamento del servizio di distribuzione.

ARERA afferma quindi che tutte le reti, indipendentemente dal titolo normativo o contrattuale in base al quale sono state realizzate, rientrano nell’ambito della regolazione prevista dal decreto legislativo 164/2000 e dalla legge 481/1995. Il modello è avvicinato a quello dei sistemi di distribuzione chiusi già conosciuto nel settore elettrico e ora contemplato, anche per il gas, dalla direttiva europea 2024/1788.

Cosa conferma la deliberazione

La deliberazione 265/2026/R/gas conferma anzitutto l’individuazione del gestore della RIU nel soggetto titolare dell’impianto sotteso al punto di riconsegna noto all’impresa di trasporto, salvo che emergano indicazioni o elementi differenti.

Il gestore deve garantire la disalimentazione dei punti rimasti senza fornitore, rilevare le misure necessarie alla corretta allocazione dei consumi e assicurare l’attivazione dei servizi di ultima istanza previsti dal TIVG. È inoltre tenuto a comunicare mensilmente all’impresa di trasporto i dati relativi alle eventuali imprese gasivore allacciate e ai rispettivi prelievi.

Sul piano tariffario, le imprese di trasporto devono applicare le componenti RET, GST e UG3T ai punti che alimentano RIU gas nei quali il gestore non applichi già le corrispondenti componenti addizionali del servizio di distribuzione. La precisazione mira a evitare sia omissioni contributive sia duplicazioni degli oneri.

Responsabilità del gestore e procedure operative

Nel corso della consultazione, numerosi operatori hanno chiesto ad ARERA di definire procedure dettagliate per disciplinare i flussi informativi e ripartire con maggiore precisione le responsabilità tra gestori delle reti interne, imprese di trasporto, utenti del bilanciamento e venditori.

L’Autorità ha tuttavia mantenuto un’impostazione basata su regole minime. Spetta al gestore della RIU assicurarne l’attuazione con la dovuta diligenza, definendo le procedure più adatte alla configurazione concreta e rispettando i principi di partecipazione, trasparenza e non discriminazione. Le imprese di trasporto devono, se necessario, predisporre le procedure funzionali allo scambio dei dati e delle informazioni.

Questa soluzione lascia agli operatori una significativa flessibilità organizzativa, ma comporta anche un trasferimento di responsabilità. L’assenza di una disciplina analitica non esonera il gestore dall’adempimento degli obblighi regolatori e può rendere particolarmente rilevanti la tracciabilità delle decisioni, la formalizzazione dei rapporti con i clienti allacciati e il coordinamento con l’impresa di trasporto.

Il confine tra cliente diretto e rete multiutenza

Un chiarimento importante riguarda le infrastrutture che alimentano più impianti di consumo appartenenti al medesimo cliente finale. In questa ipotesi, almeno per i profili di mercato, non ricorrono le esigenze urgenti di tutela che giustificano la disciplina transitoria e il punto di riconsegna può essere temporaneamente trattato come quello di un cliente direttamente connesso alla rete di trasporto.

La situazione cambia qualora uno o più impianti siano ceduti o intervengano operazioni che determinino la presenza di una pluralità di clienti finali. Da quel momento la configurazione deve applicare le disposizioni previste per le RIU gas e il gestore è tenuto a informare tempestivamente l’impresa di trasporto di ogni variazione rispetto ai dati comunicati nel censimento.

La distinzione non dipende quindi dal numero degli impianti, ma dalla pluralità dei soggetti che acquistano gas per uso proprio. È un criterio sostanziale che incide sulla qualificazione della rete, sugli obblighi del gestore e sull’applicazione delle componenti tariffarie, e che richiederà particolare attenzione nelle operazioni societarie o di trasferimento degli asset industriali.

Prime considerazioni

La deliberazione 265/2026/R/gas conferma che la natura privata dell’infrastruttura non determina, di per sé, l’esclusione dalla regolazione. Quando una rete interna svolge una funzione di distribuzione nei confronti di una pluralità di clienti, assumono rilievo esigenze pubblicistiche di continuità della fornitura, parità di trattamento, correttezza della misura e contribuzione agli oneri generali del sistema.

Il regime resta transitorio, ma anticipa i principali elementi della futura disciplina dei sistemi di distribuzione chiusi nel settore gas. Il censimento avviato da ARERA sarà decisivo per definire l’estensione del fenomeno e calibrare le regole definitive. Nel frattempo, i gestori delle configurazioni interessate dovranno verificare la propria qualificazione, aggiornare i flussi informativi e formalizzare procedure capaci di dimostrare il rispetto degli obblighi confermati dall’Autorità.

Autore Maddalena Della Casa

Associate

Milano

m.dellacasa@lascalaw.com

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