31.03.2026 Icon

Energia: ancora improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo senza conciliazione

La controversia trae origine dall’opposizione proposta da una società agricola avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da Enel Energia S.p.A. per il pagamento di somme relative alla fornitura di energia elettrica. L’opponente deduceva, tra l’altro, la modifica unilaterale delle condizioni tecnico-economiche del contratto e l’applicazione di condizioni peggiorative, lamentando altresì l’impossibilità di rivolgersi ad altro gestore.

La società fornitrice, costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale l’improcedibilità dell’opposizione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, oltre a contestare nel merito le doglianze. All’esito dell’udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità, il giudice rilevava che nessuna delle parti aveva attivato la procedura conciliativa e tratteneva la causa in decisione.

Tribunale di Ragusa, 24/03/2026

Il quadro normativo e la ratio della disciplina

La sentenza richiama il Testo Integrato Conciliazione (TICO), adottato da ARERA con delibera n. 209/2016, che disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra clienti finali e operatori del settore energetico, qualificandolo espressamente come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Tale previsione trova fondamento nell’art. 2, comma 24, lett. b), della L. 481/1995 e nell’art. 141, comma 6, lett. c), del Codice del Consumo, ed è espressione della funzione deflattiva e di tutela del sistema ADR nei settori regolati.

Soggetti obbligati e onere di attivazione della procedura conciliativa

Elemento centrale della decisione è l’individuazione del soggetto su cui grava l’onere di attivare la procedura conciliativa. Il Tribunale, in linea con la giurisprudenza di legittimità, afferma che tale onere incombe esclusivamente sul cliente o utente finale.

Ciò in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente assume la posizione di attore in senso sostanziale, essendo il soggetto che introduce il giudizio di merito al fine di impedire il consolidarsi del titolo monitorio.

Distinzione rispetto alla mediazione ex d.lgs. 28/2010

La sentenza evidenzia la non sovrapponibilità della disciplina in materia di utilities con quella della mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010, escludendo l’applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite (sent. n. 19596/2020), secondo cui, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la mediazione grava sull’opposto.

In materia energetica, infatti, prevale la disciplina speciale dettata da ARERA, che individua espressamente nel cliente opponente il soggetto onerato.

Le conseguenze processuali: improcedibilità dell’opposizione

Nel caso di specie, la mancata attivazione della procedura conciliativa nel termine assegnato dal giudice ha comportato l’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale e la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione.

Il Tribunale ha conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo, e condannato l’opponente alle spese di lite, restando assorbite tutte le ulteriori questioni di merito.

Considerazioni conclusive e rilievi operativi

La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato, rafforzando la centralità del tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore energetico.

In termini operativi, essa impone all’utente che intenda proporre opposizione a decreto ingiuntivo di attivare tempestivamente la procedura conciliativa, quale presupposto imprescindibile per l’accesso al giudizio di merito, pena l’improcedibilità della domanda.

Autore Maddalena Della Casa

Associate

Milano

m.dellacasa@lascalaw.com

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