Con la recentissima sentenza 10759/2019, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità che la liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente debba tradursi nella corresponsione dell’intero prezzo, ma anche di una parte di esso, laddove sempre sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme.
In tema di donazioni indirette, la Suprema Corte ha di recente chiarito un’importante questione in punto di conferimento di denaro da parte del donante per l’acquisto di un immobile da parte del beneficiario, tuttavia non sufficiente a sostenere l’intero costo dell’operazione di compravendita.
Infatti, la dazione di una somma di denaro inferiore al prezzo dell’immobile non sarebbe idonea ad attuare il processo di arricchimento voluto dal donante, in quanto non sufficiente a permettere l’ingresso dell’immobile nel patrimonio del donatario. Come tale, non sarebbe dunque idonea ad essere qualificata come donazione indiretta dell’immobile, data l’impossibilità, per il donatario, di acquisire l’immobile al proprio patrimonio con le sole somme corrisposte dal donante.
Tale constatazione è stata accolta da Cass. civ. n. 2149/2014, che ha negato la natura di donazione indiretta dell’immobile nel caso in cui il donante paghi solo una parte del prezzo del bene, in ragione della “inidoneità della corresponsione del denaro a costituire una diversa modalità per attuare l’identico risultato giuridico-economico dell’attribuzione liberale dell’immobile”. In tale ipotesi, sarebbe dunque più opportuno inquadrare l’atto liberale come donazione diretta di una somma di denaro, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della forma dell’atto (art. 782 c.c.).
Tuttavia, tale soluzione confligge con la circostanza che la donazione indiretta può avere ad oggetto l’intero corrispettivo necessario all’acquisto od una parte di esso, data la pacifica ammissibilità della liberalità non donativa concretizzantesi nella compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo: è il caso del cosiddetto negotium mixtum cum donatione, inteso come contratto oneroso in cui la sproporzione delle prestazioni corrispettive ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, l’arricchimento per spirito di liberalità di quello che, tra i contraenti, riceve la prestazione di maggior valore. Costituisce quindi donazione indiretta, realizzata attraverso un negozio a causa mista, la compravendita di un immobile al prezzo inferiore di quello effettivo, volutamente accettata dal venditore al fine di arricchire l’acquirente per puro spirito di liberalità. In tal caso, considerato che l’acquirente versa comunque una parte del prezzo, l’oggetto della donazione è rappresentato esclusivamente dalla differenza fra il valore di mercato del bene ed il prezzo effettivamente versato (cfr. Cass. n. 11499/1992; Cass. n. 133347/2006).
L’analogia con l’ipotesi di pagamento parziale del prezzo della compravendita da parte del donatario è evidente: in entrambi i casi il costo dell’operazione negoziale, finalizzata all’acquisizione di un determinato bene al patrimonio del beneficiario, è suddiviso tra donante e donatario.
Tale ricostruzione trova conferma nella recentissima Cass. Civ. 10759/2019, con la quale il Supremo Collegio ha riconosciuto la possibilità che la liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente debba tradursi nella corresponsione dell’intero prezzo, ma anche di una parte di esso, laddove sempre sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, e che laddove queste ultime non siano in grado di coprire per l’intero l’obbligazione gravante sul compratore, l’oggetto della liberalità debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante.
Per un ulteriore approfondimento, il tema è stato trattato anche in “Donazione indiretta e collazione: anche il pagamento di un debito rileva” e “Quando la rinuncia ad un diritto costituisce donazione indiretta?“.
Cass., Sez. II Civ., 17 aprile 2019, n.10759Valentina Zamberlan – v.zamberlan@lascalaw.com
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