15.11.2022 Icon

Malpractice sanitaria: conta l’aspettativa di vita

Qualora la morte di una persona sia direttamente ricollegabile alla malpractice medica, l’ammontare del danno biologico spettante agli eredi “iure successionis” va ancorato ad una valutazione probabilistica, che tenga conto delle aspettative di vita che il soggetto avrebbe avuto laddove il fatto lesivo non fosse avvenuto. 

È questo il principio di diritto ribadito dalla Cassazione nella recentissima ordinanza depositata il 9 novembre scorso. 

Nel caso esaminato, il Ministero della Salute aveva impugnato la sentenza con la quale la Corte d’Appello competente lo aveva condannato a risarcire gli eredi di una signora morta di tumore al fegato dopo aver contratto l’epatite C a seguito di una trasfusione di sangue infetto, dolendosi, tra le altre cose, del fatto che il danno biologico non fosse stato rapportato alla durata di vita effettiva della vittima bensì ad una valutazione probabilistica di sopravvivenza futura. 

Un motivo di ricorso che, tuttavia, la Cassazione ha ritenuto di respingere anche sulla scorta dei propri consolidati precedenti giurisprudenziali in base ai quali il criterio del concreto danno effettivamente prodottosi viene in rilievo solo nei casi in cui la morte non sia stata una diretta conseguenza del fatto illecito.  

Invero, solo laddove la persona offesa deceda per circostanze autonome dall’evento lesivo la liquidazione del danno diviene un dato misurabile e rapportabile alla concreta durata della vita di un soggetto.

Quando, invece, è la condotta del sanitario a provocare una menomazione irreversibile all’integrità della persona, l’ammontare del danno biologico deve necessariamente tener conto delle aspettative di vita del soggetto, secondo una valutazione probabilistica di ipotetica durata. 

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso formulato dal Ministero della Salute, condannandolo altresì a corrispondere le spese di lite.

Autore Federica Vitucci

Associate

Milano

f.vitucci@lascalaw.com

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