01.10.2019 Icon

Donazione indiretta e collazione: anche il pagamento di un debito rileva

Ci sono casi in cui stabilire se un pagamento effettuato abbia valore donativo o meno riveste un’importanza fondamentale in ragione delle conseguenze giuridiche connesse alla donazione, diretta o indiretta.

Quando si parla di collazione – che sta per conferimento e consiste in un’operazione che precede la divisione della massa ereditaria – ad esempio, è molto importante comprendere se l’atto giuridico compiuto dal de cuius abbia prodotto, in favore di uno dei coeredi, il risultato proprio di un contratto di donazione, poiché ai sensi dell’art. 737  c.c. tutto ciò che è stato donato deve confluire nella massa ereditaria.

Accertamento non sempre facile se si considera che nelle donazioni cosiddette indirette il risultato proprio della donazione, ovvero l’arricchimento del beneficiario con depauperamento del disponente per puro spirito di liberalità, può essere raggiunto attraverso gli atti o i negozi giuridici più disparati.

Al riguardo rileva l’ordinanza n. 23260/2019 della Cassazione, depositata il 18 settembre, nella quale i giudici si sono soffermati sul pagamento di un debito effettuato dal defunto padre, al posto del figlio, il cui importo, a detta degli altri coeredi, avrebbe dovuto essere attratto nell’asse ereditario. La particolarità di questo pagamento consisteva nel fatto che il de cuius, dopo il saldo del debito, avesse rinunciato all’azione di regresso nei confronti del figlio, circostanza che faceva propendere per il considerare tale atto come una vera e propria liberalità nei confronti del figlio.

Tribunale e Corte d’appello, in precedenza interpellati, tuttavia, non erano dello stesso avviso: il pagamento del debito da parte del padre era avvenuto a titolo di garanzia e non di liberalità, poiché rispondeva ad un interesse di entrambi, che in relazione a quel rapporto di debito, risultavano coobligati in solido e, a ben vedere, anche ad un interesse proprio dello stesso de cuius che aveva estinto il debito al fine di evitare l’incremento degli interessi moratori e l’escussione del suo patrimonio.

A detta del Tribunale e della Corte d’appello, dunque, la fattispecie in esame difettava dei requisiti propri della donazione e l’importo versato dal padre non poteva considerarsi quale anticipo della quota di legittima. Invertendo la rotta, la Cassazione ha invece trovato che la Corte d’appello si fosse limitata ad un’interpretazione formalistica dell’istituto della donazione, quasi a voler dire che la stessa possa perfezionarsi in un atto unico. Soluzione non plausibile se si considera che l’istituto della donazione indiretta deriva quasi sempre da una combinazione di negozi giuridici, attraverso i quali si raggiunge un effetto ulteriore rispetto a quello tipico degli stessi.

Nel caso di specie, al pagamento del debito ha fatto seguito il mancato regresso ovvero la mancata surrogazione, i cui effetti si sono concretizzati, da un lato, nell’impoverimento del padre e, dall’altro, nell’arricchimento del figlio, combinazione di atti la cui causa va certamente ravvisata nello spirito di liberalità. Tale collegamento funzionale ed inscindibile tra gli atti posti in essere fa dunque propendere per il considerare la fattispecie in esame quale donazione indiretta passibile di collazione.

Sulla scorta delle predette argomentazioni la Cassazione ha dunque cassato la sentenza impugnata invitando i la Corte d’appello interessata ad attenersi al seguente principio di diritto “ai fini della collazione, il pagamento di un debito eseguito dal de cuius nei confronti di uno dei figli origina verso di lui un credito di pari importo e la rinuncia ad agire in regresso verso lo stesso costituisce una fattispecie di donazione indiretta”.

Cass., Sez. II Civ., 18 settembre 2019, ordinanza n. 23260Federica Vitucci – f.vitucci@lascalaw.com

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