Il “Superbonus 110%” è stato più volte oggetto di approfondimento su questa rivista, soprattutto per quanto riguarda i profili di natura penale derivanti dai molteplici illeciti registrati negli ultimi anni, i quali hanno determinato ingenti danni economici sia per l’Erario, sia per gli istituti bancari o finanziari che hanno acquisito crediti di imposta ottenuti fraudolentemente.
Come è noto, il D.L. 34/2020 prevedeva la possibilità per il contribuente che commissionava lavori di efficientamento energico della propria abitazione di optare – al posto della fruizione diretta della detrazione fiscale prevista – per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni e servizi o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di ammontare corrispondente alla detrazione. Laddove poi veniva opzionato dal contribuente il c.d. “sconto in fattura” da parte dei fornitori/appaltatori, il relativo credito di imposta poteva essere ceduto da questi in favore di terzi (il quale, nella prassi, veniva ceduto soprattutto a banche e intermediari finanziari).
Il meccanismo descritto, seppur da un lato abbia certamente sostenuto un mercato immobiliare ed edile fortemente esposto alle conseguenze della pandemia di COVID-19, dall’altro lato ha concesso a numerosi soggetti di ottenere crediti di imposta inesistenti (o per lavori edili mai eseguiti o terminati), in relazione ai quali veniva emessa regolare fattura.
Proprio riguardo al caso in cui il reo otteneva un credito di imposta inesistente tramite fatture false (in tutto o in parte), e poi optava per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito a terzi, si sono registrati dubbi interpretativi in merito alla fattispecie applicabile.
Ebbene, secondo talune Procure e taluni Tribunali, il reato commesso sarebbe quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche (previsto e punito dall’art. 316 ter c.p.). Viceversa, secondo altra giurisprudenza di merito, il reato integrato sarebbe quello di truffa ai danni dello Stato (artt. 640 e 640 bis c.p.).
L’individuazione della corretta fattispecie applicabile non è di secondaria rilevanza. Basti pensare ai diversi limiti edittali di pena detentiva previsti dalle due norme: da 6 mesi a 3 anni di reclusione per l’indebita percezione di erogazioni pubbliche (che possono aumentare a 4 anni di reclusione nel massimo a seconda delle aggravanti speciali previste dall’art. 316 ter c.p.); da 2 a 7 anni di reclusione per la truffa di cui agli artt. 640 e 640 bis c.p.
Proprio al fine di dirimere la questione, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, le quali – con la informazione provvisoria n. 4 del 27 febbraio 2026 – hanno definitivamente chiarito che la condotta di “costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di conto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione (…) è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.”.
L’informazione provvisoria ha poi chiarito un ulteriore dubbio interpretativo nel caso in cui la condotta dovesse essere inquadrata nel delitto di truffa ai danni dello Stato (artt. 640 e 640 bis c.p.), ossia se con la mera costituzione del credito fittizio il reato venga integrato nella forma consumata o tentata.
Il dubbio interpretativo discenderebbe dalla nota giurisprudenza secondo cui il delitto di truffa – ancorché commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico – si consuma nel momento in cui si verifica il danno patrimoniale per la persona offesa. Danno che non si registrerebbe tout court al momento della formazione del credito di imposta fittizio (il quale, per provocare un pregiudizio patrimoniale all’Erario, deve essere poi posto in compensazione o riscosso).
Ebbene, anche in merito a tale aspetto, le Sezioni Unite hanno chiarito che la mera costituzione del credito di imposta fittizio, nel caso analizzato, integrerebbe il delitto di cui all’art. 640 e 640 bis c.p. nella sua forma consumata.
13.04.2026