09.06.2025 Icon

Sequestro probatorio di dispositivi informatici: illegittimo il sequestro “esplorativo”

E’ ormai un dato di fatto che i dispositivi informatici di una persona (tablet, computer, smartphone, ecc.) racchiudano tutte le informazioni personali e professionali del proprietario. Non è un caso che spesso, quando viene smarrito il telefono, ciò che preoccupi di più il titolare non sia rientrare in possesso della parte hardware del dispositivo, ma recuperare i dati in questo custoditi.

Proprio per tale motivo, sia la giurisprudenza nazionale, sia quella sovrannazionale, si sono più volte pronunciate in merito al sequestro probatorio dei dispositivi elettronici dell’indagato, in particolare quando tale sequestro ha un mero scopo “esplorativo”.

Si intende con tale termine il sequestro probatorio operato dall’Ufficio di Procura o dalla polizia giudiziaria non al fine di acquisire uno specifico dato informatico contenuto nel dispositivo (o, comunque, una categoria di dati informatici previamente individuata) che potrebbe costituire un elemento di prova, ma al fine – come suggerisce il nome – di sondare il dispositivo informatico del reo con la “speranza” di rinvenire elementi investigativi utili all’indagine.

Operazione che, inesorabilmente, lede la vita privata e la riservatezza dell’indagato. Diritti che, oltre ad essere tutelati da plurime fonti normative, sono altresì garantiti dall’art. 8 della CEDU.

Per tale motivo i Giudici nazionali hanno più volte affermato che il sequestro probatorio di apparecchi informatici disposto dal Pubblico Ministero deve conformarsi al principio di proporzionalità e risultare funzionale al conseguimento di specifiche esigenze investigative.

Al riguardo è intervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione (con Cass. pen., Sez. VI, sent. 8 maggio 2025, n. 17479). Nel caso deciso dalla Corte il PM emetteva un provvedimento di perquisizione e sequestro a carico di due imprenditori per presunti fatti corruttivi. All’esito della perquisizione, venivano sequestrati i dispositivi informatici degli interessati.

Tuttavia, l’Ufficio di Procura non indicava nel provvedimento i mezzi e le modalità di ricerca e apprensione dei dati contenuti nei dispositivi. Sicché, dopo che il sequestro veniva confermato dal Tribunale del Riesame, gli indagati proponevano ricorso per Cassazione.

Con la propria pronuncia la Corte, accogliendo il ricorso, ha evidenziato l’illegittimità, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, del sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici senza alcuna previa selezione di essi e l’indicazione degli eventuali criteri di selezione.

Nella propria sentenza gli ermellini hanno altresì illustrato quali siano gli oneri a carico dell’Ufficio requirente in caso di sequestro probatorio di device: “proprio in considerazione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi informatici e telematici (compresi gli smartphone), della loro capacità di memoria e di archiviazione di una massa eterogenea di dati (messaggi, foto, mail) attinenti alla sfera personale del titolare, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia genetica che nella successiva fase esecutiva è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri:

a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;

b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria;

c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.”

Tali oneri motivazionali si rendono necessari per garantire un costante controllo di legalità sulla misura, sia in ordine alla sua adozione, sia con riferimento alla sua durata ed esecuzione.

Autore Andrea Caprioglio

Associate

Milano

a.caprioglio@lascalaw.com

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Autore Giulia Gritti

Trainee

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