02.02.2026 Icon

Infortuni sul lavoro: l’imprudenza del lavoratore non esclude la responsabilità del datore in caso di macchinario non sicuro

In tema di tutela della salute dei lavoratori, in Italia vi è un complesso sistema normativo finalizzato a ridurre il rischio di infortuni o decessi sul lavoro.

Il fulcro della normativa è il D.Lgs. 81/2008, il quale prevede un vasto catalogo di prescrizioni – e relative sanzioni in caso di violazione – per il datore di lavoro, chiamato a gestire proprio il rischio di infortuni per i dipendenti durante la loro attività. A tale complesso di norme si affiancano anche i reati di omicidio e lesioni colpose previsti dal codice penale.

Proprio in materia di sicurezza sul lavoro si è recentemente espressa la quarta sezione penale della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. IV, sent. 11 dicembre 2025, n. 39821), in un caso relativo ad un lavoratore che – durante l’uso imprudente di un macchinario privo di requisiti di sicurezza – subiva un infortunio.

A seguito dell’incidente, il legale rappresentante dell’impresa – nonché datore di lavoro – veniva sottoposto a processo e condannato dai Giudici di merito per il reato di cui all’art. 590 c.p.

Secondo il Tribunale e la Corte di Appello, l’imputato veniva ritenuto responsabile dell’infortunio per colpa specifica, consistita nella violazione degli artt. 70 e 71 D.Lgs. 81/2008, per aver messo a disposizione del lavoratore un’attrezzatura non conforme ai requisiti generali di sicurezza. Avverso la condanna proponeva ricorso l’imputato, evidenziando come, senza il comportamento imprudente tenuto dal lavoratore (comunque qualificato e previamente formato), l’infortunio non si sarebbe verificato.

Il Supremo Consesso, rigettando il ricorso, ha sottolineato come

per valutare se il comportamento avventato di un lavoratore sia idoneo ad escludere il nesso causale, non si debba valutare se si tratti di un comportamento abnorme o imprevedibile, ma, piuttosto se abbia attivato “un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia” (…). Il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, solo se questi “ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante”.

Nella motivazione fornita dagli ermellini, alla luce della mancanza di conformità del macchinario alla normativa di sicurezza, il comportamento del lavoratore – seppur imprudente durante l’utilizzo della macchina di lavoro – non può quindi rientrare nel concetto di “rischio eccentrico” idoneo ad escludere la responsabilità del datore.

Autore Stefano Gerunda

Lateral Partner

Milano

s.gerunda@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Penale Commerciale ?

Contattaci subito

Autore Andrea Caprioglio

Associate

Milano

a.caprioglio@lascalaw.com