02.09.2024 Icon

Contrabbando: esito positivo della messa alla prova non esclude l’applicazione della confisca

Dal 2014, anno in cui era stata introdotta nell’ordinamento la messa alla prova per gli imputati maggiorenni (precedentemente prevista solo per i minori), numerose sono le persone che si sono sottoposte alla probation.

Messa alla prova che, in caso di esito positivo, prevede l’estinzione del reato e il proscioglimento dell’imputato.

Tuttavia, anche in caso di esito positivo della prova, laddove il procedimento riguardi reati di contrabbando, potrebbe comunque essere applicata a carico del reo la confisca obbligatoria della merce contrabbandata.

Ciò è quanto statuito da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. III, sent. 7 agosto 2024, n. 32108).

Nel caso deciso dagli ermellini, l’imputato veniva rinviato a giudizio per aver tentato di importare dal territorio elvetico numerosi orologi di pregio, in violazione delle norme doganali.

 L’imputato veniva poi prosciolto dal GIP presso il Tribunale di Varese per esito positivo della messa alla prova. Tuttavia, il Giudice applicava comunque – ai sensi dell’art. 301 D.P.R. 43/1973 – la confisca della merce contrabbandata.

Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, rilevando come per applicare la misura della confisca fosse comunque necessario l’accertamento della penale responsabilità del reo (e dunque la condanna).

Il ricorso, tuttavia, è stato ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte.

Nello specifico, secondo gli ermellini, l’esito positivo della messa alla prova (che, come detto, estingue il reato e dunque esclude l’accertamento della penale responsabilità dell’imputato) non estromette la possibile applicazione della confisca obbligatoria prevista dal D.P.R. 43/1973.

Si legge, al riguardo, nella citata sentenza che la confisca “deve essere disposta dal giudice sia nel caso di condanna sia nel caso di proscioglimento od assoluzione per cause diverse da quelle che incidono sulla materialità del fatto, sempre che non venga escluso il rapporto tra la res ed il fatto di contrabbando”.

Materialità del fatto di contrabbando che – sempre secondo gli ermellini – sarebbe stata comunque “accertata” nel caso deciso dalla Corte, poiché il GIP varesino, alla luce degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., aveva escluso di applicare in favore dell’imputato l’art. 129 c.p.p.

Autore Stefano Gerunda

Lateral Partner

Milano

s.gerunda@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Penale Commerciale ?

Contattaci subito

Autore Andrea Caprioglio

Associate

Milano

a.caprioglio@lascalaw.com