Una diretta conseguenza della condanna è la confisca, da parte dello Stato, del prodotto o del profitto del reato (ossia la c.d. confisca diretta), non permettendo al reo di godere dei frutti dell’illecito.
Tuttavia, in relazione a specifici delitti – quali i reati tributari, quelli contro la P.A., la truffa ai danni dello Stato, ecc. – il legislatore ha previsto l’applicazione della confisca c.d. per equivalente. Tale tipologia di vincolo prevede che lo Stato possa confiscare beni del reo, anche se non collegati al reato, per un ammontare equivalente al prodotto o al profitto dell’illecito, laddove non sia possibile procedere con la confisca diretta di questi.
Proprio con riguardo alla confisca per equivalente è intervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Nello specifico, era stato chiesto alle Sezioni Unite di esprimersi sui profili applicativi della confisca per equivalente in caso di concorso di più persone nel reato, ossia se in questo caso“la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest’ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali”.
Seppur non sia stata ancora depositata la motivazione, con l’informazione provvisoria n. 12 del 26 settembre 2024, le Sezioni Unite hanno evidenziato che “la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti”.
Si rimane quindi in attesa della pubblicazione delle motivazioni per comprendere il percorso logico-giuridico dei Giudici romani.