16.03.2026 Icon

Caporalato e confisca obbligatoria: sollevata questione di legittimità costituzionale

Sono numerose le ipotesi specifiche di confisca che il giudice penale deve applicare in caso di condanna per determinati reati, disponendo così il trasferimento in favore del patrimonio dello Stato del profitto del reato, di beni aventi un valore equivalente allo stesso o, ancora, dei beni utilizzati per commettere l’illecito. Tra queste, è stata recentemente oggetto di particolare attenzione del Tribunale di Milano quella disciplinata dall’art. 603 bis.2 c.p.  

Ebbene, la norma prevede espressamente che, in caso di condanna per il reato d’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. “caporalato”), il giudice deve obbligatoriamente disporre 

“(…) la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato”. 

La disposizione citata, dunque, ben può determinare la confisca dell’intero compendio aziendale del reo in caso di condanna. 

Proprio la tipologia di confisca sopra illustrata, secondo il Tribunale di Milano, Sezione Quinta Penale, appare di dubbia costituzionalità. 

In particolare, nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale, gli imputati erano stati rinviati a dibattimento per l’ipotetica commissione del delitto di caporalato commesso ai danni di alcuni dipendenti, traendo un presunto profitto di circa 200.000,00 euro.  

All’esito dell’istruzione dibattimentale, in forza dell’art. 603 bis.2 c.p., il P.M. richiedeva la confisca dell’intero compendio aziendale (dal valore di oltre 3.000.000,00 di euro), certamente sproporzionata rispetto all’entità del profitto che gli imputati avrebbero tratto dal reato. 

Il Tribunale – proprio alla luce di tale sproporzione, dell’obbligatorietà della confisca di cui all’art. 603 bis.2 c.p. e della mancanza di discrezionalità del giudice in merito all’individuazione dei beni sottoponibili alla misura patrimoniale – ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma (richiamando quando già espresso dalla Consulta con la sentenza 4 febbraio 2025, n. 7, riguardante un’analoga ipotesi di confisca prevista dall’art. 2641 c.c. e applicabile in caso di commissione di reati societari). 

Nello specifico, si legge nell’ordinanza di rimessione della questione alla Corte Costituzionale – pubblicata in G.U. l’11.2.2026 – che

si dubita della legittimità costituzionale dell’art. 603-bis.2 c.p., introdotto con la legge n. 199/2016 nell’ambito della riformulazione del reato di illecita intermediazione e sfruttamento del lavoro, nella parte in cui prevede, in deroga a quanto previsto dall’art. 240, comma 1, c.p., la natura obbligatoria della confisca dei beni che servirono o furono destinati alla commissione del reato (i c.d. instrumenta sceleris). La previsione di un simile automatismo, che consente al giudice di verificare esclusivamente l’uso del bene a fini illeciti, pare infatti violare i precetti di cui agli articoli 3 e 27, comma 3 Cost., sotto il profilo della proporzionalità intrinseca del trattamento sanzionatorio, dovendosi in proposito richiamare quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. 14 gennaio-4 febbraio 2025 n. 7 in riferimento all’omologa fattispecie di cui all’art. 2641 c.c., che prevedeva la confisca strumentale obbligatoria in caso di condanna per i reati societari disciplinati dal codice civileLa Corte costituzionale ha in particolare accolto la questione di legittimità per violazione del principio di proporzionalità, in quel caso dedotto anche evocando il comb. disp. degli articoli 117 della Costituzione e 49 CDFUE, muovendo dalla considerazione secondo cui la confisca strumentale, diversamente da quella avente ad oggetto il profitto — che ha un «mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente» alla commissione del fatto in capo all’autore» —, presenta invece una natura schiettamente sanzionatorio-punitiva, desumibile dal fatto che, comportando l’ablazione di beni preesistenti al reato (normalmente conseguiti anche in modo lecito), dà luogo ad una deminutio della situazione patrimoniale del reo-tipico effetto delle sanzioni —, “il che senz’altro esclude che tale misura possa avere una natura meramente “ripristinatoria” dello status quo ante” e impone invece di qualificarla alla stregua di “vera e propria “pena” di carattere patrimoniale, che si aggiunge alle altre sanzioni principali previste in conseguenza della commissione di ciascun reato». Da tale qualificazione, prosegue la Corte, discende la soggezione dell’istituto al complesso di principi, regole e garanzie che danno corpo allo statuto della penalità, tra i quali spicca, per quanto di interesse in questa sede, il canone della necessaria proporzione rispetto alla gravità del reato, la cui attuazione passa anche attraverso la previsione di una cornice edittale che consenta al giudice di esercitare il potere discrezionale di commisurazione della sanzione, che, rispetto a quelle patrimoniali, deve avere come termine di raffronto anche la condizione patrimoniale del reo (cfr: Art. 133-bis c.p. per pene pecuniarie). La confisca strumentale obbligatoria quindi, la cui natura punitiva si desume dall’effetto peggiorativo rispetto alla situazione patrimoniale antecedente all’illecito, si traduce nella previsione di una pena del tutto indeterminata, «la cui entità dipende esclusivamente dal valore dei beni che, in concreto, sono stati utilizzati per commettere il reato» e rispetto alla quale non può essere esercitata alcuna discrezionalità né in relazione al necessario raffronto con la gravità del reato e con l’entità del profitto da esso conseguito né con riferimento alle condizioni patrimoniali dell’imputato”. 

Autore Stefano Gerunda

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Autore Andrea Caprioglio

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