12.04.2023 Icon

Alternative Dispute Resolution nei settori regolati da ARERA

La recente riforma Cartabia assegna – o tenta di assegnare – ampio spazio agli strumenti di Alternative Dispute Resolution, per potenziarne l’efficienza ed incentivarne l’uso.

Le A.D.R rappresentano una categoria piuttosto eterogenea di procedimenti alternativi alla Giustizia Ordinaria, nati nei sistemi di Common Law e successivamente sviluppatisi anche negli ordinamenti di derivazione romanistica, tra i quali l’Italia, per contrastare la litigation explosion.

Ispirandosi all’idea, sempre più largamente condivisa, che la tutela dei diritti non possa rimanere affidata soltanto alla giurisdizione, la Legge 26 novembre 2021, n. 206 («Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata») ha tradotto in testo normativo il progetto di offrire agli utenti un ventaglio di strumenti alternativi destinati a formare, nel loro complesso, un sistema di “giustizia complementare”.

La Legge Delega, in un’ottica di unificazione di tali strumenti, prospetta quindi, al quarto comma dell’art. 1 (lettera b), la necessità di raccogliere la disciplina delle A.D.R. – ad oggi piuttosto frammentata – in un «Testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione» (TUSC), che riordini le norme in detta materia, fatta eccezione per l’arbitrato, con una scelta che disvela di per sé il mutamento di prospettiva e la ricerca di una piena valorizzazione delle A.D.R..

Il tema che, nella cornice accennata, ci proponiamo di illustrare, attraverso un rapido excursus delle relative previsioni legislative e regolatorie, riguarda le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra Clienti o Utenti finali e Operatori o Gestori nei settori regolati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ARERA, infatti, promuove la tutela degli interessi di utenti e consumatori nei settori regolati ai sensi dell’art. 1, co. 1, della Legge 14 novembre 1995, n. 481, la quale, con l’art. 2, comma 24, lett. b), gravava l’autorità indipendente anche di definire “i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l’esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio (…)”.

Con la delibera 209/2016/E/COM [integrata e modificata dalla deliberazione 383/2016/E/com, 355/2018/R/com e 301/2021/E/com], ARERA, in attuazione della “delega regolamentare”, ha finalmente approvato il «Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità» (TICO).

Il TICO disciplina in maniera organica lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il «Servizio Conciliazione» (e, cioè, l’organismo istituito dall’Autorità stessa con delibera 21 giugno 2012, n. 260/2012/E/com, gestito in avvalimento da Acquirente Unico S.p.A., ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e della legge 4 agosto 2017, n. 124, ed iscritto nell’elenco degli organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del Codice del consumo), in attuazione anche del Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE), che prevede all’art. 44, comma 4, che l’Autorità assicuri “… il trattamento efficace (…) delle procedure di conciliazione dei clienti finali (…)” e dell’articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione e le tipologie di controversie, la procedura si applica, a far data dal 1° gennaio 2017, alle controversie tra Cliente o Utente finale (cioè la persona fisica o giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi dei settori regolati da ARERA) di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione o di gas alimentati in bassa pressione o Prosumer (cioè il soggetto che è al contempo produttore e Cliente finale di energia elettrica) e Operatore o Gestore (cioè il soggetto che esercisce i servizi nei settori regolati da ARERA), ed includendo anche le controversie tra Prosumer e GSE (quest’ultimo,  il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.) in materia di ritiro dedicato e scambio sul posto.

Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all’Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del predetto reclamo. Il primo incontro deve essere fissato entro un termine di 30 giorni, decorrente dalla presentazione della domanda di conciliazione e almeno 10 giorni dopo la comunicazione alle parti della data dell’incontro, fermo restando il termine di conclusione della procedura di 90 giorni, prorogabile di ulteriori 30.

L’Autorità ha altresì previsto che, nel caso in cui il Cliente o Utente finale documenti la sospensione della fornitura per una fattura contestata tempestivamente con il reclamo all’Operatore o Gestore, il termine per la fissazione del primo incontro nonché quello intercorrente tra comunicazione alle parti della data del primo incontro e tale data, sono dimezzati.

In alternativa alla procedura dinanzi al Servizio Conciliazione, in un’ottica di ampia accessibilità e fruibilità, l’Autorità ha previsto che il tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere esperito anche mediante altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali le procedure di media/conciliazione presso le Camere di Commercio (previo protocollo fra Autorità e Unioncamere), le procedure presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR per i consumatori istituito dall’Autorità con la delibera 620/2015/E/com, fra le quali le conciliazioni paritetiche, e le procedure svolte da uno o più organismi di mediazione iscritti nel registro ministeriale di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, con cui l’Autorità ritenga eventualmente opportuno sottoscrivere, in una seconda fase e in via residuale, appositi protocolli.

Nell’ambito della procedura di conciliazione, è stato introdotto uno specifico obbligo partecipativo, prevedendo che “Gli Operatori o Gestori […] sono tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti presso il Servizio Conciliazione dal Cliente o Utente finale” (art. 9, co. 4 del TICO). Tale previsione mira a realizzare l’effettività della conciliazione, peraltro in un sistema che prevede l’esperimento del tentativo obbligatorio quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale. La partecipazione obbligatoria dell’Operatore è inoltre volta a sopperire ad un’eventuale insufficiente gestione del primo reclamo, consentendo al Cliente di disporre di una sede di confronto gratuita, di tipo conciliativo, con il proprio operatore, per risolvere il problema non risolto nella fase del reclamo.

Ai sensi dell’art. 11, co. 8, del TICO, l’assenza dell’Operatore (o del Gestore) alle procedure avviate presso il Servizio Conciliazione, è comunicata, dal Servizio medesimo, all’Autorità per i seguiti di competenza; inoltre, ai sensi dell’art. 16, co. 1, lettera f), del «Regolamento per l’attuazione da parte della società acquirente unico delle attività in avvalimento di cui all’articolo 7, comma 6 e all’articolo 44, comma 4 del d.lgs 93/11» approvato con delibera 383/2016/E/com, “l’Acquirente Unico invia agli Uffici dell’Autorità […] un rapporto mensile a cura del Servizio Conciliazione sulle domande ricevute, sull’andamento delle procedure e sui loro esiti […]”.

Nella recente direttiva (UE) 2019/944 sono stati ribaditi il diritto dei clienti finali alla risoluzione extragiudiziale delle controversie e l’obbligatorietà della partecipazione delle imprese (elettriche) a detti meccanismi di risoluzione in caso di controversie che riguardino i clienti civili.

In ogni caso, la condizione di procedibilità per gli eventuali seguiti giurisdizionali si considera avverata (oltre che nel caso in cui il procedimento si concluda senza il raggiungimento di un accordo), anche nel caso di mancata comparizione della controparte.

Al riguardo, ci sia tuttavia consentita una considerazione, frutto dell’esperienza maturata dinanzi al Servizio Conciliazione. La previsione di un obbligo partecipativo in capo all’Operatore o Gestore – la cui violazione genera “i seguiti di competenza” da parte dell’Autorità (vale a dire l’avvio di un procedimento sanzionatorio nella sola ipotesi di inadempimento “sistematico” dell’obbligo partecipativo alle procedure conciliative) – non appare sufficiente a realizzare l’effettività della conciliazione né tantomeno a sopperire ad una omessa e/o insufficiente gestione della fase di reclamo anche tenuto conto della circostanza che, in numerose fattispecie, una corretta ed efficace trattazione della controversia potrebbe essere attuata attraverso la convocazione degli altri soggetti operanti nell’ambito della filiera (tra i quali, ad esempio, le imprese concessionarie dei servizi di trasmissione o distribuzione), ad oggi tuttavia preclusa in caso di mancata partecipazione del Gestore o Operatore. 

Autore Emiliano Cardenà

Lateral Partner

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e.cardenà@lascalaw.com

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