Con sentenza n. 763 del 4 febbraio 2026, il Tribunale di Palermo ha affrontato una questione di sicuro interesse pratico per gli operatori del settore culturale e degli enti pubblici che gestiscono patrimoni audiovisivi: la pubblicazione su YouTube, nei mesi di marzo e aprile 2020, delle registrazioni integrali di due spettacoli teatrali — La Bohème e un secondo titolo — messi in scena nel 2016 presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, è avvenuta senza il preventivo consenso degli artisti coinvolti (regista, aiuto regista, attori e cantanti) e senza corrispondere alcun compenso aggiuntivo, nell’ambito dell’iniziativa governativa «Io resto a casa» adottata per contenere i contagi da Covid-19.
Gli artisti hanno convenuto in giudizio l’Ente chiedendo il riconoscimento dell’equo compenso ex art. 80 l. n. 633/1941, norma che — come il Collegio ribadisce con nettezza — tutela gli artisti interpreti ed esecutori su un duplice piano: riconoscendo loro un diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione e la diffusione delle proprie prestazioni artistiche, e un diritto all’equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta tali prestazioni «anche senza scopo di lucro» (art. 80, comma 2, lett. c; art. 2579 c.c.), con la conseguenza che la finalità solidaristica e la gratuità dell’iniziativa risultano del tutto irrilevanti ai fini della tutela.
Il Tribunale smonta puntualmente le tre difese dell’Ente: la clausola contrattuale che autorizzava riprese per «usi e scopi propri del teatro» riguardava esclusivamente l’uso interno e promozionale, non la libera diffusione al pubblico su piattaforme accessibili a chiunque, fattispecie tipicamente distinte dallo stesso art. 80 alle lettere b, c e d del secondo comma; quanto alla pretesa responsabilità della SIAE di gestire consensi e compensi, il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla stessa Società: la SIAE, in quanto organismo di gestione collettiva ai sensi del D.Lgs. n. 35/2017, opera esclusivamente nell’intermediazione dei diritti d’autore e non ha alcun titolo per gestire i diritti connessi spettanti ad artisti, interpreti ed esecutori.
Accertata la violazione, il Tribunale liquida il compenso in via equitativa — in assenza di criteri legali specifici — muovendo dal CCNL per il personale artistico dei teatri (art. 16, che prevede un minimo di € 1.080 lordi per trasmissioni televisive) e ponderando la persistente accessibilità dei video online ancora al momento della decisione, riconoscendo € 3.500,00 a ciascun attore e cantante ed € 7.000,00 ciascuno al regista e all’aiuto regista (che avevano curato entrambe le produzioni), con l’ulteriore precisazione — di rilievo sistematico — che tali figure rientrano pienamente nell’ambito applicativo dell’art. 80 l. aut. in quanto esecutori di un’opera dell’ingegno. La pronuncia costituisce un precedente utile per tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo: qualunque ente che intenda valorizzare il proprio patrimonio audiovisivo attraverso piattaforme digitali è tenuto ad acquisire il consenso preventivo degli artisti e a corrispondere loro un equo compenso, a prescindere dall’assenza di scopo di lucro e senza poter delegare tale incombenza alla SIAE.
26.08.2026