Quando due organismi di gestione collettiva in concorrenza concordano un periodo transitorio e ne danno avviso pubblico congiunto, il pagamento anticipato che l’utilizzatore versa a uno di essi prima della scadenza estingue l’obbligazione per l’intera stagione d’uso, anche se le opere vengono poi eseguite dopo quel termine. L’utilizzatore in regola non può essere chiamato a pagare una seconda volta all’altro organismo, e la successiva ripartizione pro quota dei proventi resta confinata ai rapporti interni tra i due enti. Su questa base il Tribunale di Milano ha respinto integralmente la domanda risarcitoria da oltre 700 mila euro promossa da LEA-Soundreef contro una compagnia di navigazione, escludendo qualsiasi utilizzazione abusiva del repertorio.
L’azione di LEA e l’eccezione di pagamento liberatorio
La vicenda si colloca nel mercato liberalizzato dell’intermediazione del diritto d’autore, dove dal 2018 LEA – attiva su mandato dell’inglese Soundreef – opera in concorrenza con la SIAE. LEA lamentava l’uso non autorizzato di opere del proprio repertorio durante i “concertini” estivi organizzati tra luglio e settembre 2019 su nove navi della flotta, per circa 496 eventi, chiedendo il risarcimento del danno ai sensi della legge sul diritto d’autore e prospettando altresì la fattispecie penale di cui all’art. 171-ter. La compagnia eccepiva il difetto di legittimazione passiva: aveva versato alla SIAE, il 21 giugno 2019, una somma forfettaria omnicomprensiva per i permessi validi sull’intera stagione, invocando l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito in buona fede al soggetto apparentemente legittimato a riceverlo (art. 1189 c.c.) e chiamando in causa la stessa SIAE in manleva.
Il criterio dell’incasso e la portata dell’accordo transitorio
Il fulcro della decisione sta nella lettura degli avvisi che SIAE e LEA avevano pubblicato in termini identici ad aprile 2019, all’indomani dell’accordo che poneva fine al loro contenzioso. Quei comunicati fissavano come “spartiacque” per l’applicazione delle nuove procedure analitiche pro quota, operative dal 1° luglio 2019, non il momento della materiale esecuzione dei brani, bensì la data dell’incasso dei proventi. Fino al 30 giugno la SIAE era legittimata a riscuotere “con effetto liberatorio per gli utilizzatori” anche le quote di repertorio LEA presenti nei repertori misti. Poiché la compagnia aveva pagato il 21 giugno, l’intera stagione risultava coperta da un titolo idoneo: la circostanza che i brani fossero poi eseguiti a luglio o agosto è irrilevante, essendosi l’obbligazione estinta prima del termine transitorio. Il Collegio valorizza anche una condotta significativa dell’attrice, che nella diffida di dicembre 2019 aveva contestato i soli utilizzi di luglio e non quelli di giugno – anch’essi privi di licenza diretta LEA – così implicitamente riconoscendo la validità del pagamento centralizzato presso la SIAE.
Il coordinamento tra organismi non grava sull’utilizzatore
Escluso l’abuso, viene meno ogni presupposto tanto dell’azione risarcitoria extracontrattuale quanto della prospettata responsabilità penale. La distribuzione dei proventi tra i due organismi ricade unicamente nei loro rapporti interni e non può tradursi in un doppio esborso a carico di chi ha già pagato; coerentemente, il rigetto delle domande verso la compagnia esonera il giudice dall’esame della manleva, né opera l’estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato, fondandosi la richiesta di garanzia su una causa petendi diversa. Ne discende un principio di rilievo pratico: nel passaggio dal monopolio alla concorrenza, l’onere di coordinare riscossione e riparto dei repertori misti grava sugli organismi di gestione, non sull’utente che si affida in buona fede alle indicazioni operative pubblicate. Resta però un dato che merita attenzione: nessuna delle parti ha prodotto il testo integrale dell’accordo dell’aprile 2019, così che il Tribunale ne ha dovuto ricostruire la portata dai soli comunicati e dai comportamenti tenuti. Un implicito richiamo alla responsabilità degli enti, i cui avvisi ambigui rischiano di ritorcersi contro chi li ha diffusi, non contro chi vi ha fatto affidamento.
14.09.2026