17.04.2019 Icon

Leasing: traslativo o di godimento, che importa?

L’introduzione dell’articolo 72quater l.f. ha reso vana la distinzione ancora fortemente sostenuta sia in dottrina che in giurisprudenza, tra leasing traslativo e leasing di godimento.

Il caso riguarda un contratto di leasing immobiliare risolto prima dell’ammissione del locatario alla procedura di concordato preventivo. Il dubbio è se in tale circostanza debba applicarsi l’articolo 1526 c.c., che prevede la restituzione delle rate pagate al locatore e la corresponsione a quest’ultimo di un mero equo compenso per il godimento del bene, o l’articolo 72quater l.f., il quale, invece, prevede che il proprietario del bene rientrato in possesso della cosa, debba restituire all’utilizzatore la maggior somma ricavata dalla sua vendita.

Il Tribunale di Milano non ha dubbi: è la norma fallimentare a dover trovare applicazione.

Il D.Lgs. 5/2006, che ha introdotto la richiamata previsione, ha statuito che detta dorma debba applicarsi a tutte le procedure in essere alla sua entrata in vigore, nonché “alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente”.

Dopo l’introduzione dell’articolo 72quater l.f., continua il Giudice Meneghino, “non è più rinvenibile la necessità di ripristinare il sinallagma contrattuale ed evitare l’ingiusto arricchimento della società di leasing, una volta riformulate, in senso conforme a tale disciplina, le clausole contrattuali relative alla determinazione della penale di risoluzione nelle quali si prevede espressamente l’imputazione a favore dell’utilizzatore inadempiente di quanto eventualmente ricavato dalla successiva riallocazione del bene”.

A ciò si aggiunga la previsione introdotta dalla Legge 124/2017, che ricalca quanto già asserito dalla citata norma fallimentare estendendone l’applicazione anche ai casi cui il contratto di leasing sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento – come nel caso che ci occupa – rendendo definitivamente superflua la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.

Tribunale di Milano, sentenza del 25 ottobre 2018Sacha Loforese – s.loforese@lascalaw.com

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