01.02.2024 Icon

Opzione call: per il trasferimento della partecipazione basta un sì!

L’opzione fa parte di una fattispecie contrattuale a formazione progressiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto l’irrevocabilità della proposta e successivamente da un’accettazione definitiva da parte del promissario.

Questo principio è stato confermato dal Tribunale di Torino, con la sentenza n. 2079/2023 con cui è stata accolta la domanda della società attrice che chiedeva di accertare l’intervenuto trasferimento in suo favore di partecipazioni, a seguito dell’esercizio di un diritto di opzione d’acquisto (opzione call) previsto in una scrittura privata che era stata conclusa tra la stessa attrice ed il convenuto.

Le parti del giudizio, al fine di risolvere i vari contenziosi pendenti tra le stesse, avevano, infatti, concluso una scrittura privata transattiva, nella quale era previsto un diritto di opzione sulle partecipazioni pari al 5% del capitale di due società delle quali attrice e convenuto erano entrambi soci, diritto che sarebbe stato esercitabile qualora una delle parti non avesse adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico e risultanti dalla scrittura privata di transazione, entro una determinata data.

Pertanto, a seguito dell’inadempimento del convenuto alle obbligazioni previste nella suddetta scrittura privata, la società attrice gli comunicava via PEC l’esercizio della suddetta opzione call, offrendogli contestualmente il pagamento del prezzo pattuito per il trasferimento delle partecipazioni oggetto dell’opzione; tuttavia, il convenuto si rendeva inadempiente anche a tale obbligazione e veniva, dunque, citato in giudizio per far accertare l’intervenuto trasferimento a seguito dell’esercizio dell’opzione.

Accertato il verificarsi dei presupposti per l’esercizio dell’opzione, il Tribunale rilevava che la scrittura privata conclusa tra le parti configurasse, per l’appunto, un’ipotesi di opzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1331 c.c., cogliendo, così, l’occasione per distinguere tale fattispecie dalla diversa figura del contratto preliminare (unilaterale).

Il Tribunale, infatti, precisava che un contratto preliminare unilaterale deve essere inteso come un contratto in sé perfetto e autonomo rispetto al contratto definitivo, ancorché con obbligazioni a carico di una sola parte, “mentre l’opzione non è che uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto l’irrevocabilità della proposta e, successivamente, dall’accettazione definitiva del promissario che, saldandosi on la proposta, perfeziona il contratto”. Detto in altri termini, l’opzione può essere intesa come un negozio giuridico bilaterale che dà luogo ad una proposta irrevocabile cui corrisponde la facoltà di una delle parti di accettarla, con la conseguenza che una parte resta vincolata alla propria dichiarazione, mentre l’altra resta libera di accettarla o meno.

Ciò considerato, il Tribunale evidenziava un’altra differenza relativa alla produzione degli effetti nelle due diverse fattispecie: nel contratto preliminare unilaterale gli effetti definitivi si producono solo a seguito di un successivo incontro di dichiarazioni tra le parti contraenti, mentre nel caso dell’opzione contenente già una proposta irrevocabile gli effetti finali del contratto definitivo si producono in virtù della semplice dichiarazione unilaterale di accettazione della parte non obbligata, “senza la necessità di un nuovo incontro delle volontà di entrambi”.

Alla luce di ciò, il Tribunale accertava il corretto esercizio dell’opzione call e, per l’effetto, l’avvenuto trasferimento delle partecipazioni in favore dell’attrice, fermo restando il diritto del convenuto a pretendere il pagamento del relativo prezzo, in ottemperanza a quanto pattuito nella scrittura privata.

Autore Matteo Rebecchi

Associate

Bologna

m.rebecchi@lascalaw.com

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