29.01.2026 Icon

Finanziamenti tra società sorelle: la postergazione è presunta

I finanziamenti erogati da una società a favore di una “società sorella”, entrambe soggette alla medesima attività di direzione e coordinamento, sono assoggettati ex lege al regime della postergazione, senza che sia necessario dimostrare che l’operazione sia stata imposta dalla società capogruppo.

Tale principio è stato ribadito dal Tribunale di Firenze con un’ordinanza del 22 luglio 2024, pronunciata all’esito di un procedimento cautelare promosso ante causam dal liquidatore giudiziale di due società. Con detto provvedimento, il Tribunale ha confermato il sequestro conservativo disposto sui beni personali degli ex amministratori, accogliendo la richiesta del liquidatore giudiziale che, nel promuovere il procedimento cautelare, aveva altresì preannunciato l’esercizio di un’azione di responsabilità in relazione a plurime condotte gestorie ritenute illecite, tra cui il rimborso di finanziamenti infragruppo qualificabili come postergati.

Nel caso di specie, tra gli addebiti contestati agli amministratori di una società a responsabilità limitata, figurava il rimborso di un finanziamento dell’importo di 269.000 euro in favore di una “società sorella”. I resistenti avevano eccepito l’inapplicabilità della disciplina della postergazione prevista dall’articolo 2467 c.c., sul presupposto che la società finanziatrice rivestisse la qualità di socia della società finanziata.

Il Tribunale ha tuttavia ritenuto infondate le difese prospettate, ritenendo applicabile l’articolo 2497 quinquies c.c. in materia di finanziamenti infragruppo. Tale norma estende la disciplina della postergazione, prevista dall’articolo 2467 c.c. per i finanziamenti dei soci, anche ai finanziamenti concessi in favore di una società da parte di soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti ovvero da altri soggetti ad essa sottoposti.

A tal proposito, il giudice ha precisato che la disposizione richiamata attribuisce natura postergata a tali finanziamenti per il solo fatto che provengano da tali soggetti, senza che sia invece necessario dimostrare che il finanziamento concesso da una società sottoposta a favore di un’altra sia stato imposto dalla capogruppo.

Sulla base di tale interpretazione, il Tribunale ha ritenuto applicabile la presunzione prevista dall’articolo 2497 sexies c.c.. Poiché la società capogruppo risultava essere socia totalitaria sia della società finanziata sia di quella finanziatrice, è stato presunto che quest’ultima fosse soggetta alla direzione e coordinamento della stessa capogruppo, al pari della società finanziata. Ne è conseguita la qualificazione del credito vantato dalla società finanziatrice per la restituzione del finanziamento come credito postergato.

In conclusione, la natura postergata del credito ha reso indebito il rimborso effettuato dagli amministratori, atteso che il credito della società finanziatrice risultava inesigibile. Tale condotta, secondo il Tribunale, integra una verosimile responsabilità di entrambi gli amministratori per il danno arrecato alla società.

Autore Giuseppe Agostino Gasparo

Associate

Milano

g.agostinogasparo@lascalaw.com

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