In tema di concorrenza sleale, lo sviamento della clientela rientra tra le condotte vietate solamente qualora sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale tra imprenditori.
Sul tema, è tornato il Tribunale di Milano, con un’interessante sentenza emessa ad inizio anno, con la quale – nell’ambito di un giudizio introdotto da una società nei confronti di una società concorrente, accusata di averle sottratto i clienti principali tramite l’attività posta in essere da alcuni ex dipendenti dell’attrice, poi passati alla convenuta – ha (ri)percorso la disciplina dettata in materia di concorrenza sleale per sviamento di clientela, confermandone i presupposti applicativi.
Tribunale di Milano, Sezione Impresa, sentenza del 26 gennaio 2026, n. 635
La norma codicistica e i suoi presupposti applicativi
La domanda attorea si fondava sull’asserita esistenza di un illecito costituito dallo storno di clientela e contraddistinto dalla natura anticoncorrenziale dell’iniziativa intrapresa dalla convenuta che, grazie all’assunzione di tre ex dipendenti della società attrice, avrebbe distratto, a proprio favore, alcuni dei principali clienti di quest’ultima, in violazione dell’art. 2598, n. 3, c.c.. Norma, quest’ultima, che costituisce una sorta di clausola generale finalizzata a inquadrare come atto di concorrenza sleale qualsiasi condotta che, direttamente o indirettamente, non è conforme ai principi della correttezza professionale ed è, per contro, idonea a danneggiare l’altrui attività commerciale.
Al fine di verificare l’effettiva illiceità della condotta posta in essere dalla convenuta, tramite le sue neo-dipendenti, il Tribunale si concentrava sui presupposti necessari affinché si possa configurare una responsabilità connessa alla violazione del divieto di concorrenza sleale.
A tale riguardo, il primo presupposto veniva individuato nel “rapporto di concorrenza tra imprenditori” che deve sussistere tra i soggetti coinvolti, sicché la legittimazione attiva e passiva all’azione richiede il possesso della qualità di imprenditore.
Secondariamente, il Tribunale ricordava che l’art. 2598 c.c. costituisce una “disposizione aperta”, sicché in tale disposizione rientrano tutte quelle condotte che, seppur non tipizzate, abbiano come “effetto l’appropriazione illecita del risultato di mercato della impresa concorrente”. Tuttavia, ai fini della configurabilità dell’illecito concorrenziale, oltre al compimento consapevole di un atto dannoso per l’imprenditore concorrente e vantaggioso per l’imprenditore agente, deve sussistere un ulteriore elemento, costituito dall’“utilizzazione di mezzi, diretti o indiretti, non conformi ai principi della correttezza professionale, non essendo sufficiente il solo fatto che l’azione sia oggettivamente e soggettivamente tale da arrecare un vantaggio all’agente e un pregiudizio al concorrente”. Se così non fosse, infatti, ogni atto di concorrenza intenzionale sarebbe sempre illecito e, condividendo quanto affermato dal Tribunale, finirebbe con l’impedire la libera iniziativa economica.
Inoltre, nel caso in cui l’illecito sia riconducibile all’attività di un ex dipendente dell’imprenditore che lamenti lo sviamento della clientela, sarà necessario bilanciare l’interesse dell’impresa e il diritto dell’ex dipendente di utilizzare quelle conoscenze e competenze acquisite nel corso del rapporto di lavoro e divenute “parte della personalità del medesimo”. Ciò considerato, in giurisprudenza si è ritenuto che non costituisce una condotta illecita l’utilizzazione del “valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente”, mentre, per contro, integra l’illecito in esame l’utilizzo, da parte dell’ex dipendente, di un complesso di informazioni aziendali che, pur non costituendo oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale (quali i segreti commerciali) costituisce “un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi … che superino la capacità mnemonica del singolo normale individuo”.
L’onere della prova
La sussistenza dei suddetti requisiti deve esser provata dall’imprenditore che agisce per far accertare l’illecito subito, il quale dovrà allegare un’attiva sollecitazione alla clientela a non avvalersi più dei propri servizi da parte del concorrente e che ciò sia stato commesso con “tentativi subdoli o denigratori” e, dunque, con condotte contrarie alla professionalità ed alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti professionali.
Nel caso in commento, tuttavia, la società attrice non forniva la prova che la sottrazione della clientela fosse avvenuta mediante l’utilizzo di un mezzo non conforme ai generali principi della correttezza professionale, essendo insufficiente, a tale riguardo, l’allegazione che quattro dei principali clienti dell’attrice fossero passati alla concorrente a seguito dell’assunzione, da parte di quest’ultima, di alcune ex dipendenti della medesima attrice. Anzi, in corso di causa emergeva che questi clienti fossero legati da un rapporto di fiducia ad una delle ex dipendenti dell’attrice e non direttamente all’attrice, la quale, infatti, era entrata in contatto con questi clienti esclusivamente a seguito dell’assunzione di detta (ex) dipendente.
L’ipotesi rientrava, dunque, perfettamente nella fattispecie sopra descritta, ai sensi della quale non costituisce illecito concorrenziale lo sviamento di clientela qualora sia frutto delle mere capacità e conoscenze professionali del dipendente.
Conseguentemente, il Tribunale riteneva non dimostrata alcuna condotta illecita e, dunque, l’insussistenza di alcun danno e, pertanto, rigettava la domanda attorea.
27.08.2026