15.07.2011 Icon

L’orientamento della Corte Europea in materia di luogo di consegna nei contratti commerciali

Alfa, in qualità di venditore, e Beta, in qualità di acquirente, hanno concluso un contratto di compravendita di beni. A seguito di una controversia in ordine all’esecuzione di tale contratto, il venditore ha depositato presso il Tribunale ordinario di Vicenza un ricorso per decreto ingiuntivo diretto ad ottenere la condanna dell’acquirente al pagamento della somma di EUR 36 588,26 quale corrispettivo per l’acquisto dei beni.

Con atto di opposizione l’acquirente ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza del giudice italiano adito, ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001. A sostegno di tale opposizione, l’acquirente ha affermato di avere la propria sede in Francia e che, pertanto, avrebbe dovuto essere convenuto dinnanzi al giudice di tale Stato membro.

Alfa afferma invece che il contratto, concluso presso la propria sede, in Italia, contiene la clausola «Resa: Franco ns. [nostra] sede» riguardante il luogo di consegna della merce e che, di conseguenza, la competenza a conoscere la controversia spetterebbe ai giudici italiani. Alfa fa riferimento ai termini elaborati dalla Camera di commercio internazionale, con sede a Parigi, denominati «Incoterms» («International Commercial Terms»), nella versione pubblicata nel 2000 (in prosieguo: gli «Incoterms»), redatti in inglese, lingua ufficiale degli stessi, ed afferma che la clausola «Resa: Franco nostra sede» corrisponde all’Incoterm «EXW» («Ex Works»), punti A4 e B4 di quest’ultimo, i quali indicherebbero il luogo di consegna delle merci.
Il giudice del rinvio osserva che la nozione di «luogo di consegna» quale «luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio», ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento, ha dato luogo a interpretazioni divergenti in Italia, tanto da parte dei giudici di merito, quanto da parte della Corte suprema di cassazione.
Alla luce di tali interpretazioni divergenti, il Tribunale ordinario di Vicenza ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale.

Occorre preliminarmente rilevare che la Corte, dopo la proposizione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del giudice del rinvio, ha pronunciato la sentenza 25 febbraio 2010, causa C 381/08, Car Trim, nella quale ha dichiarato, al punto 2 del dispositivo, che l’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Essa ha aggiunto che, se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.

L’interpretazione di tale disposizione fornita dalla Corte nella citata sentenza Car Trim può essere estesa alla causa principale e offre una soluzione quasi completa alla questione sollevata dal Tribunale ordinario di Vicenza.
Non è tuttavia ancora chiaro come debba essere interpretata l’espressione «in base al contratto», contenuta nell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento; in particolare, resta da chiarire in che misura sia possibile prendere in considerazione termini e clausole del contratto che non contengono un’indicazione diretta ed esplicita del luogo di consegna che determini il tribunale competente a conoscere delle controversie tra le parti.

A tale proposito occorre ricordare che, in base all’art. 23 del regolamento, una clausola attributiva di competenza può essere conclusa non solo per iscritto o oralmente con conferma scritta, ma anche in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro o, nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
Non vi è motivo di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia voluto escludere che si tenga conto di tali usi commerciali per l’interpretazione di altre disposizioni del medesimo regolamento e, in particolare, per la determinazione del tribunale competente ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, di tale regolamento. Gli usi, in particolare se sono consolidati, precisati e pubblicati dalle organizzazioni professionali riconosciute e sono ampiamente seguiti nella prassi dagli operatori economici, svolgono un ruolo importante nella regolamentazione non statuale del commercio internazionale.
Pertanto, nel contesto dell’esame di un contratto, al fine di determinare il luogo di consegna ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento, il giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto, ivi compresi, eventualmente, i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purché idonei a consentire l’identificazione, con chiarezza, di tale luogo.

Se il contratto in questione contiene termini o clausole del genere, può risultare necessario esaminare se si tratti di pattuizioni che fissano unicamente le condizioni relative alla ripartizione dei rischi legati al trasporto dei beni o alla ripartizione dei costi tra le parti contraenti oppure se esse indichino anche il luogo di consegna dei beni. Per quanto riguarda l’Incoterm «Ex Works», invocato nell’ambito della causa principale, si deve constatare, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, che tale clausola comprende, oltre alle disposizioni dei punti A5 e B5, intitolati «Transfer of risks», relativi al trasferimento dei rischi, e quelle dei punti A6 e B6, intitolati «Division of costs», che riguardano la ripartizione dei costi, anche le disposizioni dei punti A4 e B4, intitolati rispettivamente «Delivery» e «Taking delivery», che rinviano al medesimo luogo e consentono quindi di individuare il luogo di consegna dei beni.

Quando, invece, i beni oggetto del contratto si limitano a transitare nel territorio di uno Stato membro terzo rispetto tanto al domicilio delle parti quanto al luogo di partenza o di destinazione delle merci, occorre verificare, in particolare, se il luogo indicato nel contratto, situato nel territorio di tale Stato membro, serva solo a ripartire i costi e i rischi legati al trasporto dei beni oppure se esso rappresenti anche il luogo di consegna degli stessi.
Spetta al giudice del rinvio valutare se la clausola «Resa: Franco [nostra] sede», ripresa nel contratto oggetto della causa principale, corrisponda all’Incoterm «Ex Works», punti A4 e B4, oppure a un’altra clausola o a un altro uso abitualmente impiegato nel commercio, idoneo a identificare con chiarezza, senza necessità di ricorrere al diritto sostanziale applicabile al contratto, il luogo di consegna dei beni conformemente a tale contratto.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.

(Simone Corradin – s.corradin@lascalaw.com)